Proroga supplenze ATA, Ministero emana nota: fuori i contratti Covid. Normativa, criteri ed esigenze per ogni profilo
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare per le proroghe delle supplenze ATA necessarie per garantire le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto
La nota conferma quanto da noi scritto nei giorni scorsi: restano fuori i contratti Covid. Per queste supplenze sono state infatti stanziate apposite risorse in legge di Bilancio e, per la proroga fino al termine delle lezioni, nel decreto Ucraina.
Anche se si tratta di supplenze brevi e saltuarie, per cui pure può essere disposta la proroga, i supplenti Covid non vi rientrano.
Normativa
Ricordiamo la normativa sulla proroga delle supplenze ATA:
Art.1 comma 7 dm 430/2000:
Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Ovvero la nota del 10 giugno 2009, n. 8556:
L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le
attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni , come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa – quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente – che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e
dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovarsi della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione.
Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso – con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.
Ed ecco l‘art. 6 comma 4 del Regolamento supplenze ATA:
Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
Criteri ed esigenze
La proroga può essere richiesta dal dirigente scolastico solo se strettamente necessario per quelle attività che non è possibile coprire con il personale a tempo indeterminato o con supplenza al 31 agosto.
Di quali attività si tratta? I criteri per ogni profilo:
Collaboratore scolastico:
- esigenze connesse all’effettuazione di pulizie e sanificazioni imposte dalla necessità di presenza all’interno dei locali di attività didattiche o integrative di recupero e/o concorsuali obbligatorie durante il periodo estivo.
- elevato numero di personale non di ruolo (almeno il 50%) con nomina fino al 30 giugno 2022 rispetto al totale del personale in servizio, unitamente a: a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.
Assistente amministrativo:
- esigenze connesse ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi, allo
svolgimento di procedure concorsuali, o ad attività didattiche o integrative di recupero oppure a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico; - elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative unitamente a: a) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92; b) assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto.
Assistente tecnico:
- esigenze connesse alle attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o
adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.