Proroga supplenze ATA: è possibile rinunciare

Con nota 21550 del 6 giugno il Ministero dell’Istruzione autorizza la proroga delle supplenze ATA per lìanno scolastico 2021/22 nei “casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale”
Una lettrice ci scrive:
Gentile redazione, ho visto la nota sulla proroga delle supplenze ATA. Io ho un contratto come cs fino a giugno. Son lontana da casa e mi scade il contrato di affitto. Posso rinunciare o rischio sanzioni?
Gentile lettrice, le sanzioni sono previste dall’art. 7 lettera b del DM 430/2000, regolamento supplenze ATA.
Rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga:
La RINUNCIA ad una proposta contrattuale o alla sua PROROGA o CONFERMA non comporta alcun effetto.
Diverso il caso dell’abbandono del servizio:
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
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