Proroga supplenze ATA al 31 agosto: nessuna conseguenza in caso di rinuncia
E’ stata pubblicata la nota ministeriale n. 33473 dell’8 giugno 2023 che autorizza la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto 2023. Le proroghe possono essere richieste in caso di necessità e solo nei casi in cui non sia possibile coprire tutti gli adempimenti con il personale supplente già assunto al 31 agosto o di ruolo.
Le disposizioni per la proroga dei contratti sono contenute nel regolamento per le supplenze ATA e nella nota del 10 giugno 2009, n. 8556.
Le motivazioni per cui è possibile farne richiesta possono fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di
stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
Cosa succede se si rinuncia?
Può succedere che un supplente non sia in grado di proseguire con il rapporto di lavoro oltre il tempo previsto inizialmente per svariati motivi. Sono tanti i supplenti che ad esempio lavorano lontano da casa. Potrebbero subentrare in queste situazioni problemi con il contratto d’affitto.
La proroga non è un obbligo. Il personale che non può continuare a lavorare oltre il 30 giugno, può rinunciare senza conseguenze. Così il Dm 430/2000:
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.
Non si tratta infatti di abbandono del servizio che, invece, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.