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Proroga supplenza: spetta anche al docente in congedo parentale?

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Il supplente in congedo di maternità fruirà della proroga in caso di nuova assenza del docente titolare. E se trattasi di congedo parentale?

Proroga supplenza

L’istituto della proroga di una supplenza breve, come sappiamo, si pone la finalità di garantire la continuità didattica agli alunni ed è previsto dall’OM n. 88/2024, le cui disposizioni sono richiamate nelle annuali note sulle supplenze.

Nello specifico, è l’articolo 13, comma 11, della summenzionata ordinanza a disciplinare l’istituto in questione:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Dunque, qualora dopo un primo periodo di assenza il titolare si assenti nuovamente, al docente supplente già in servizio spetta la proroga del contratto:

  1. sia nel caso in cui i due periodi di assenza del docente titolare non presentino nessuna interruzione (quindi siano continuativi);
  2. sia nel caso in cui i due periodi di assenza siano interrotti da giorno festivo o da giorno libero (del titolare) ovvero da entrambi.

Esempio: titolare assente da lunedì a venerdì; la scuola adotta la settimana corta per cui il sabato è chiusa; il titolare si assenta nuovamente il lunedì; la supplenza va prorogata al supplente in servizio; il contratto decorre dalla giornata di sabato. 

Evidenziamo che:

  • la proroga spetta a prescindere dalle cause giustificative dell’assenza del titolare, ossia la proroga spetta anche se il titolare si assenti per motivi diversi nei due periodi interessati;
  • con la proroga, come si evince dal sopra riportato esempio, il nuovo contratto decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente;
  • la proroga spetta al supplente in servizio, eccetto un solo caso che descriviamo di seguito;
  • la proroga non spetta, qualora il docente titolare rientri fisicamente in classe anche per un solo giorno.

Proroga docente in congedo di maternità

Come detto, la proroga spetta al supplente in servizio eccetto un solo caso, ossia nel caso di un supplente che si trovi in congedo di maternità, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art. 34, comma 2, del CCNL 2019/21:

Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

Dunque, il docente in congedo di maternità è considerato in servizio a tutti gli effetti anche riguardo all’eventuale proroga della supplenza. Esempio:

  • titolare assente;
  • la scuola convoca e attribuisce la supplenza ad un supplente che si trova in congedo di maternità/paternità.
  • la scuola convoca poi un altro supplente che svolge servizio;
  • qualora il titolare si assenti nuovamente e spetti la proroga (secondo quanto detto sopra), la scuola dovrà prorogare il contratto sia al supplente in congedo di maternità/paternità sia al supplente già in servizio.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho un dubbio: sto svolgendo una supplenza breve fino al 30 novembre. Ho preso congedo parentale su mio figlio fino al 30 novembre ed è stata nominata una supplente sulla mia assenza. Nel caso in cui la docente proroga la sua assenza, la supplenza spetta di diritto a me oppure alla mia supplente? Grazie

Come detto sopra, la proroga spetta al supplente effettivamente in servizio, eccetto il caso del supplente in congedo maternità/paternità che, ai sensi del sopra illustrato articolo 34/2 del CCNL 2019/21, è considerato in servizio anche ai fini dell’istituto in questione. La stessa disposizione non è prevista per il docente che si trova in congedo parentale.

Pertanto, la lettrice non avrà prorogato il contratto, proroga che invece spetterà alla “sua” supplenza, ossia alla supplente già in servizio.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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