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Proroga supplenza per rientro titolare dopo il 30 aprile: non è prevista alcuna interruzione contrattuale

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Mantenimento in servizio del supplente ai sensi dell’art. 37 del CCNL 2006-2009: nessuna interruzione del contratto sino allo scrutino e alle valutazione finali.

Art. 37 CCNI 2006-2009

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Stando al sopra riportato articolo 37 del CCNL 2006/09 (tuttora in vigore per quanto non disciplinato dai successivi CCNL 2016/18 e CCNL 2019/21), al fine di garantire la continuità didattica agli alunni:

  •  il docente titolare, che sia stato assente per un periodo continuativo non inferiore a 150 giorni (compresi i giorni di sospensione dell’attività didattica) e rientri in servizio dopo il 30 aprile, non rientra in classe ma resta a disposizione della scuola, svolgendo eventuali supplenze in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, interventi educativo-didattici integrativi o eventuali altri compiti connessi al funzionamento della scuola (es. attività di supporto allo staff dirigenziale);
  • il supplente è mantenuto in servizio sino alle operazioni di scrutinio e alle valutazioni finali;
  • il periodo di 150 giorni si riduce a 90 per le classi terminali.

Evidenziamo che nel computo dei giorni di assenza continuativa (150/90) rientrano i periodi di sospensione dell’attività didattica, anche nel caso in cui il docente titolare non si assenti formalmente, ossia non presenti alcuna richiesta/comunicazione di assenza e relativa giustificazione. Ciò che conta, infatti, è che il titolare non rientri fisicamente in classe, come chiarito dall’ARAN e ben illustrato nel nostro articolo “Supplenza: rientro docente dopo il 30 aprile, i casi di proroga”

Proroga contratto

Il mantenimento in servizio del docente supplente sino alle operazioni di scrutinio e agli esami (diversi dalla maturità) sta a significare che allo stesso spetta la proroga del contratto, ossia un unico contratto sino allo scrutinio e agli eventuali esami (diversi dalla maturità, quindi in caso di esami conclusivi del primo ciclo di istruzione). 

Quanto detto è stato chiarito dal Ministero con le note n. 8556 e n. 9038 del 2009:

L’art. 37 del vigente CCNL del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione … comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. 

A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono attualmente in servizio come supplente su posto di sostegno. Il titolare della cattedra è assente da oltre 150 giorni e mi è stato comunicato che sarò riconfermato dopo il 30 aprile fino al termine delle lezioni, in applicazione del principio di continuità didattica. Vi chiedo gentilmente un chiarimento: il mio contratto, in base alla normativa vigente, deve essere continuativo fino al termine delle lezioni senza interruzioni, oppure esiste il rischio che venga comunque “spezzato” in occasione delle festività del 1° maggio o del 2 giugno? Ringraziandovi anticipatamente per la disponibilità e per il prezioso servizio di informazione che offrite, resto in attesa di un vostro cortese riscontro.

Rispondiamo al lettore che, trattandosi di proroga, non vi sarà nessuna interruzione del contratto nei giorni citati nel quesito (né per nessun altro giorno). Precisiamo inoltre che, rientrando nell’art. 37 sopra descritto, la proroga del contratto sarà sino alle operazioni di scrutinio, quindi oltre il termine delle lezioni.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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