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Proroga supplenze anche se il titolare rientra in servizio: è necessario un codice specifico per validare i contratti

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In questo periodo straordinario in cui sono sospese le attività è prevista una deroga per i contratti di supplenza al fine di garantirne la prosecuzione.

Un dirigente scolastico scrive

Vi chiedo, in riferimento all’ articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, nel nostro istituto abbiamo due casi di supplenze brevi: due docenti di scuola primaria con contratto fino al 06/03/2020 e un’altra fino al 16/03/2020, in tutte e due i casi su malattia delle titolari, quale procedura deve attuare il dirigente scolastico? grazie. Saluti

Decreto Legge

L’articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020 prevede che al supplente in servizio sia prorogato il contratto anche se il titolare dovesse terminare l’assenza all’interno del periodo di sospensione delle lezioni e quindi rientrare.

Blocco del sistema

E’ noto come chi utilizza i normali sistemi per inserire i contratti di supplenza, al fine di poter prorogare un contratto già in essere è necessario inserire il periodo di assenza del titolare, altrimenti non è possibile validare il contratto del supplente. In buona sostanza non è possibile avere il titolare presente e il supplente che lo sostituisce.

Conclusioni

Per rispondere al dirigente che ci scrive, le situazioni possono essere due:

  1. durante il periodo di sospensione delle lezioni il titolare continua ad assentarsi: a questo punto è possibile effettuare la proroga al supplente già in servizio come si fa nei periodi ordinari di lezione;
  2. il titolare che era stato assente fino ad un giorno all’interno del periodo di sospensione delle lezioni non continua l’assenza: a questo punto è comunque necessario effettuare la proroga del docente già in servizio ma il sistema ad oggi non lo permette.

Per quest’ultimo punto il MI a breve comunicherà alle scuole uno specifico codice per superare questo blocco.

Si sottolinea come in entrambi i casi al supplente spetta comunque la proroga.

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