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Proroga Naspi di 2 mesi: per chi vale e incompatibilità

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Per chi vale la proroga di 2 mesi dell’indennità di disoccupazione Naspi? Vediamo scadenze della misura e incumulabilità.

  1. Buongiorno, vorrei sapere se la proroga vale anche per chi ha la naspi  in scadenza a luglio e non percepisce altro redditi avendo un isee di € 10.091,00. Grazie e saluti.
  2. Salve,a me è stata pagata la naspi ad aprile gli ultimi 15 giorni(dal 1 al 15)con pagamento avvenuto l 8 maggio.mi spetta la proroga di due mesi della naspi??grz in anticipo
  3. Buongiorno, 
    La contatto in merito all’articolo 92 del decreto rilancio. 
    Per essere compatibili con questa forma di sostegno a reddito è necessario, che il precettore non abbia usufruito di uno dei precedenti bonus.  Questo vale per singolo componente o qualora qualcuno nel stesso nucleo familiare abbia usufruito del bonus per lavoratori autonomi decadrebbe la compatibilità? 
    Grazie dell’attenzione

Proroga naspi di 2 mesi

Come abbiamo scritto nell’articolo Naspi: il decreto Rilancio la prolunga di 2 mesi?, Il Decreto Rilancio ha prolungato di 2 mesi l’indennità di disoccupazione (Naspi o Dis Coll) in scadenza dal 1 marzo al 30 aprile 2020.

Al riguardo cerchiamo di rispondere alle domande dei nostri lettori:

1)Con il Decreto Cura Italia è stata prorogata solo la Naspi in scadenza dal 1 marzo al 30 aprile 2020. Al momento, quindi, nessuna proroga è prevista per le indennità di disoccupazione in scadenza a luglio.

2) Se l’ultimo pagamento della Naspi è relativo al mese di aprile rientra nella proroga (indipendentemente da quando è avvenuto il pagamento dello stesso). Se la sua Naspi, quindi, è scaduta ad aprile, avrà prolungata l’indennità per altri 2 mesi.

3) L’articolo 92 del decreto Rilancio prevede testualmente che il percettore di Naspi non abbia fruito di quanto previsto “agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto”.

Nello specifico, gli  articoli 27, 28, 29 e 30 del Cura Italia si riferiscono all’indennità di 600 euro per professionisti, collaboratori, lavoratori de turismo, agricoli e dello spettacolo

Per quel che riguarda il Decreto Rilancio, invece, gli articoli 84 e 85 si riferiscono alle indennità di 600 euro (rinnovata per altri 2 mesi) e all’indennità per i lavoratori domestici mentre l’articolo 98 è riferito ai lavoratori sportivi.

Possono quindi rientrare nella proroga i percettori di Naspi che hanno richiesto reddito di emergenza per il proprio nucleo familiare ma non vi rientrano coloro che hanno fruito delle indennità sopra descritte personalmente.

 

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