Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione

Con Circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’INPS ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione, in attuazione delle misure a sostegno del reddito introdotte con DL 18/2020 a favore di: lavoratori autonomi, liberi professionisti, co.co.co e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’art. 33, comma 1, del DL citato, dispone: la proroga dei termini per la presentazione delle domande di NASpI e DIS-Coll., pertanto, il termine originario di 68 giorni previsto per la decadenza del diritto di presentazione delle domande è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, a decorrere dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Tale proroga è a valere per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto che si verificano dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le prestazioni spettano:
- Se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione;
- Se la domanda è presentata successivamente all’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro: la prestazione spetterà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- Se la domanda è presentata oltre il termine dei 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro: la prestazione spetterà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Pertanto, in ragione di suddetta previsione, le domande formulate dal 1 gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate oltre il termine del 68° giorno, dovranno essere riesaminate d’ufficio al fine di attuare le citate disposizioni normative.
Sono prorogati, inoltre, di sessanta giorni, i termini previsti per:
- La presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità;
- La dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro il cui reddito corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’art. 13 del TUIR, per la conservazione del diritto alla NASpI;
- La dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’art. 13 del TUIR, per la conservazione del diritto alla NASpI;
- La dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ai sensi dell’art. 13 del TUIR, per la conservazione del diritto alla DIS-COLL.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorative autonome avviate a partire dalla data del 1 gennaio 2020 e, che sono state respinte per decorrenza del termine ordinario di trenta giorni previsto per la decadenza, dovranno essere riesaminate d’ufficio al fine di attuare le sopra citate disposizioni normative.
Altresì, le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state dichiarate decadute per il mancato adempimento degli obblighi in merito alle comunicazioni previste (dichiarazione di reddito presunto – art. 9, commi 2 e 3; art. 10, comma 1; art. 15, comma 12 del D.L. 22/2015), dovranno essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa, per la quale è necessario effettuare la comunicazione, sia stata intrapresa a partire dalla data del 1 gennaio 2020.
I destinatari delle indennità NASpI e DIS-COLL potranno richiedere le prestazioni d’interesse esclusivamente in via telematica. Per rendere l’accesso al portale maggiormente funzionale alla situazione presente, è possibile accedere ai servizi dedicati in maniera più ampia e facilitata rispetto al solito.
Difatti, oltre ai canali tradizionali previsti per Patronati e cittadini, il sito INPS permetterà di ottenere le credenziali di accesso per la richiesta delle prestazioni mediante:
- PIN rilasciato dall’INPS di cui si sia già in possesso (sia ordinario che dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, con le stesse tipologie di accesso è possibile richiedere i servizi tramite il Contact Center accessibile dal numero verde 803 164 (rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile) comunicando all’operatore la prima parte del PIN.
Il rilascio del servizio tramite Contact Center verrà comunicato con messaggio successivo dell’Ente stesso.