Proroga contratti ATA, attesa la circolare per garantire i servizi dopo il termine delle lezioni
Proroga contratti ATA, Riferimenti normativi: Nota ministeriale numero 8556/2009 ad avere in oggetto: “Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe“ e Regolamento per le supplenze ATA 430/2000, art. 6 comma 4.
Proroga contratto ATA – Riferimenti normativi
- Nota ministeriale numero 8556/2009 ad avere in oggetto: “Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe“. Leggiamo quanto segue:
“L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.”
- Regolamento per le supplenze ATA 430/2000, art. 6 comma 4:
“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo , assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”
Risposta al quesito – Proroga possibile fino al 31/08 a determinate condizioni
Da quanto descritto in premessa, la proproga del contratto ATA è possibile soltanto fino al 31/08, non oltre. Il dirigente scolastico non può in alcun modo bypassare la convocazione dalle graduatorie per l’anno scolastico seguente. Per quanto riguarda la continuità di servizio [nel nostro caso, proroga del medesimo dipendente ATA al 31/08], quest’ultima non da alcun diritto di essere confermati per l’anno successivo.
Perché le supplenze siano prorogate devono sussistere alcune condizioni:
- Attendere la circolare del Ministero dell’Istruzione che autorizza la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA; dovrebbe uscire in questi giorni;
- Richiesta da parte del Dirigente scolastico di autorizzazione alla proroga del contratto ATA all’ufficio scolastico regionale, per il tramite dell’ambito territoriale competente.
Alcune precisazioni:
- Le proroghe dei contratti del personale ATA successivamente al 30 giugno possono essere disposte per motivi di necessità dell’istituzione scolastica, con lo stesso numero di ore stabilito nel contratto originario.
- Non è possibile stipulare nuovi contratti a personale scolastico in graduatoria dal 30/06 al 31/08. Dunque, solo proroghe, eventualmente.