Progressioni economiche, le modifiche valgono dal 1 gennaio dell’anno in cui viene firmato il nuovo accordo. L’orientamento ARAN

La decorrenza delle progressioni economiche all’interno delle Aree ha efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo. Questo principio, sancito dall’art. 86 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e oggetto di un orientamento dell’ARAN, impedisce di modificare retroattivamente un accordo già stipulato, anche nel caso in cui si desideri aumentare il numero dei differenziali stipendiali senza alterarne la decorrenza.
Possibilità di nuove intese e decorrenza autonoma
Questo significa che, spiega l’ARAN, l’unica modalità per intervenire su quanto già definito è sottoscrivere un nuovo contratto collettivo integrativo. Tuttavia, tale nuova intesa non può avere effetto sulla decorrenza originaria, che resta vincolata al principio fissato dalla norma. Ogni successiva modifica, anche se prevede risorse aggiuntive da destinare a progressioni economiche, comporta necessariamente una nuova decorrenza, che coinciderà con il 1° gennaio dell’anno in cui il nuovo accordo viene siglato.
Durata e gestione annuale delle risorse
In riferimento alla durata degli accordi, sottolineano dall’ARAN, l’articolo 8, comma 3, dello stesso CCNL Istruzione e Ricerca precisa che il contratto collettivo integrativo ha validità triennale e comprende tutte le materie definite nelle sezioni specifiche. È comunque prevista la possibilità di negoziare annualmente i criteri di ripartizione delle risorse economiche disponibili.
Risorse aggiuntive e contrattazione annuale
Alla luce del principio di unicità del contratto integrativo per ciascun anno, una seconda contrattazione riferita allo stesso periodo può essere avviata solo per impiegare eventuali risorse ulteriori rispetto a quelle già utilizzate. Se tali risorse rispondono ai requisiti richiesti per finanziare progressioni economiche, la relativa decorrenza segue la logica già delineata: si colloca al 1° gennaio dell’anno in cui il nuovo contratto viene concluso.