Progressione di carriera. Come vanno computati i servizi preruolo in caso di sentenza favorevole sulla reiterazione dei contratti a TD

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L’USR per la Toscana ha pubblicato una nota in cui fornisce indicazioni riguardo alla compilazione dei decreti da adottare in esecuzione delle sentenze sul riconoscimento del servizio pre-ruolo se il contratto a tempo determinato del personale della scuola sia stato reiterato.

L’USR per la Toscana ha pubblicato una nota in cui fornisce indicazioni riguardo alla compilazione dei decreti da adottare in esecuzione delle sentenze sul riconoscimento del servizio pre-ruolo se il contratto a tempo determinato del personale della scuola sia stato reiterato.

Il servizio che è stato giudicato dalle sentenze non va considerato nella ricostruzione di carriera, ma permette solo il riconoscimento ai fini economici del periodo pre-ruolo prestato.

Vanno considerati solo i contratti a tempo determinato oggetto di impugnazione ai fini del calcolo: si dovrà tener conto degli anni scolastici indicati in sentenza e su quelli effettuare il calcolo delle differenze stipendiali come imposto nella sentenza stessa, tenendo conto che il diritto alla prima progressione stipendiale si raggiunge alla fine di un periodo di servizio triennale.
Per il conteggio del servizio utile ai fini dell’applicazione della progressione economica, quindi, si considereranno gli effettivi periodi di servizio, cioè le anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato.

Si dovranno computare i servizi effettivi a partire dal 1° giorno di servizio dell’anno scolastico più remoto indicato in sentenza, dopodiché si attribuirà la seconda fascia stipendiale.

Il termine prescrizionale per le differenze retributive da corrispondere è quinquennale e quindi verranno considerati gli arretrati stipendiali dei cinque anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo del giudizio oppure a precedente atto interruttivo della prescrizione.

Nel computo degli effettivi periodi di servizio  utili alla progressione economica, non si dovranno considerare le assenze che determinano una sospensione della retribuzione, come per la malattia, il cui periodo senza diritto ad alcun trattamento retributivo interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre per le assenze parzialmente retribuite non si interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio; invece il congedo per maternità e quello parentale sono computati nell’anzianità di servizio mentre il congedo biennale per l’assistenza di familiare disabile è utile soli ai fini del trattamento di quiescenza.

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