Programmazione didattica collegiale scuola primaria a distanza, come ottenere la modifica regolamentare e gli organi preposti: in allegato un modello regolamentare

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Ogni regolamento di istituto definisce le regole generali della scuola, compatibilmente con la vigente normativa. Questo compatibilmente equivale a impegnare ciascun dirigente scolastico a verificare, con la massima cura e con assoluto scrupolo, che il regolamento della propria istituzione scolastica sia conforme, immediatamente, ad ogni modifica che la norma abbia introdotto. È un compito che attiene al ruolo e che non può evidentemente essere disatteso per motivazioni varie. È successo ad ogni cambio epocale della normativa scolastica; è capitato con lo “Statuto degli Studenti” e non può che avvenire anche adesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha introdotto nuovi e significativi mutamenti organizzativi della scuola.

Il regolamento di istituto si evolve e non può recepire la normativa vigente

Il regolamento di istituto, come risaputo, è deliberato dal Consiglio di Istituto, unico organo deputato ad operare eventuali modifiche, integrazioni ed interpretazioni. Gli studenti, i genitori, il personale docente e non docente, il Dirigente Scolastico, e tutti coloro che operano nella scuola a qualunque titolo sono tenuti ad applicarlo e rispettarlo. Ma anche, per responsabilità condivisa, a verificarne la congruità alla normativa vigente. Il Dirigente scolastico ha il compito di puntualizzare, successivamente, le specifiche disposizioni organizzative relative agli articoli del Regolamento, attraverso documenti ufficiali (circolari protocollate ecc.) che dovranno essere opportunamente diffusi e resi noti agli interessati.

Svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria

Il CCNL sottoscritto per il comparto scuola prevede una disposizione importante, contenuta nell’articolo 44 “Attività funzionali all’insegnamento”. La nuova regola statuisce che “Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a)”. Parola magica: regolamento d’Istituto. Quindi? Sarebbe necessaria la modifica regolamentare e l’apposita delibera del CdI. Dunque? Si attende in eterno che il Presidente del CdI convochi l’organo? Basta “un poi vedremo?”. Non basta e naturalmente non è assolutamente plausibile che non ci sia una regolamentazione di una norma di tipo contrattualistico. La norma opera ex nunc e gli organi istituzionali della scuola devono prevedere tempi CERTI e modi ADEGUATI ALLA TIPOLOGIA DELLA PREVISIONE GIURIDICA per applicare la norma. Non sono plausibili e accettabili modalità e tempistiche poste in essere per disapplicare la normativa o postergare all’infinto la sua applicazione. Il fatto che ci voglia una regolamentazione non vuol dire che non si debba convocare, d’urgenza, una sessione, anche straordinaria, del Consiglio di Istituto o che non si debba inserire tale necessità, con tempestività, all’ordine del giorno nella sua prima riunione utile. Si ricorda che si tratta di CCNL e nonostante preveda una regolamentazione, utile, necessaria e inderogabile, una sua disapplicazione equivale a una palese lesione dei diritti dei lavoratori.

Non è il dirigente scolastico che apporta le modifiche al regolamento di istituto

È bene sottolineare che non compete al dirigente scolastico apportare le modifiche al regolamento di istituto o al regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali, anche se in modalità online. La competenza è esclusiva del Consiglio di Istituto. Se vuole favorirne l’immediata applicazione normativa, bene farebbe il presidente del CdI (o, in sua negligenza, i componenti dello stesso che farebbero bene a richiedere e OTTENERE l’immediata calendarizzazione del punto all’ordine del giorno) a convocare il CdI. Molte scuole, diligenti e ossequiose della norma, hanno già affrontato la questione e ottemperato alla previsione normativa e contrattuale.

Le competenze del Consiglio di Istituto

In base all’Art. 10 “Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva” del Testo Unico, ovvero il D.lgs 297 del 1994, comma 3, “Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42”. Dunque, non il dirigente scolastico ma, nel complesso, il Consiglio di Istituto nella sua interezza e con la responsabilità di ciascuno dei suoi componenti elettivi e di diritto. Ma la necessità ad adempiere discende dal comma 8 dello stesso articolo che recita “Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”.

Come richiedere e ottenere la convocazione del Consiglio di Istituto

La CM 105 del 75 recita che è il presidente che è “tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso”. Dunque, docenti, genitori, personae ATA e alunni che fanno parte del CdI è bastevole che ne facciano richiesta, scritta e protocollata, al Presidente del Consiglio di Istituto. Quelli che, invece, non sono consiglieri potrebbero inoltrare le richieste al presidente con la certezza (e la speranza) che ne tenga conto. In ogni caso i regolamenti potrebbero prevedere modalità e tempistiche ben specifiche. Il Consiglio non è tenuto ad attenersi all’ordine del giorno della Giunta, infatti, l’art. 10 comma 10 del D.L.vo 297/94 prevede il “potere di iniziativa” del consiglio di istituto che, nel caso di specie, andrebbe applicato.

Convocazione straordinaria del Consiglio d’istituto

La CM 105/75  all’Art. 11 comma 2 prevede che “Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso”.

Un modello di “Regolamento delle riunioni in modalità telematica” aggiornato alle disposizioni del CCNL

Ci sono già, numerose scuole, attivissime, che hanno provveduto ad applicare le nuove norme contrattualistiche. Riportiamo l’esempio del “Regolamento delle riunioni in modalità telematica” dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini – 87° D. Guanella” di Napoli diretto, con competenza, dalla professoressa dott.ssa Tania VECE.

Regolamento-di-Istituto-per-lo-svolgimento-delle-sedute-telematiche-aggiornato al nuovo CCNL

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