“Prof, hai visto il messaggio su WhatsApp?” Dalle circolari cartacee alle notifiche a mezzanotte, il digitale sta trasformando la vita dei docenti (in peggio)? Esiste il diritto alla disconnessione
Il diritto alla disconnessione, ovvero la possibilità per il lavoratore di staccare dagli strumenti di lavoro digitale al di fuori dell’orario lavorativo, è un tema sempre più attuale nell’era del lavoro ibrido e della connessione costante.
Un rapporto dell’Eurofound, l’agenzia europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, fa il punto sulla legislazione e le pratiche aziendali in materia, evidenziando un crescente interesse da parte dei legislatori e delle parti sociali.
L’Italia, in questo contesto, si pone come un paese pioniere, essendo stata tra le prime nazioni europee a introdurre una normativa specifica sul diritto alla disconnessione con la legge 81/2017, seppur nell’ambito della regolamentazione dello smart working.
Come spiega Paola de Vita, collaboratrice di Adapt, “in Italia le modalità di connessione e disconnessione sono parte integrante dei contratti individuali dei lavoratori ‘smart’ e vengono negoziate tra lavoratore e datore di lavoro”. La legge italiana non riconosce esplicitamente un diritto alla disconnessione generalizzato, ma ne prevede la regolamentazione all’interno degli accordi individuali di lavoro agile.
Negli ultimi anni, anche a livello europeo si è assistito a un’evoluzione significativa della normativa, con nove paesi che hanno introdotto leggi specifiche sul diritto alla disconnessione: Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.
Le legislazioni nazionali presentano alcune differenze, ad esempio per quanto riguarda la copertura (dimensione aziendale, tipologie di lavoratori) e le sanzioni previste. In alcuni paesi, come la Francia, il diritto alla disconnessione è garantito a tutti i lavoratori, mentre in altri, come la Grecia e la Slovacchia, si applica solo ai telelavoratori.
Un elemento comune a molte legislazioni è il ruolo centrale attribuito alla contrattazione collettiva e aziendale nell’individuare le modalità concrete di esercizio del diritto alla disconnessione, adattandole alle specifiche esigenze dei diversi settori e contesti lavorativi.
Diritto alla disconnessione
Cosa accade nel mondo della scuola? Le istituzioni scolastiche nel corso degli ultimi anni hanno subito numerose metamorfosi, dal come effettuare la didattica a come veicolare le informazioni tra il personale scolastico. Il famoso registro delle circolari e delle comunicazioni, collocato nella sala dei docenti è ormai un ricordo sbiadito del passato; a sostituirlo ci ha pensato l’avvento del digitale con le circolari in rete presenti sul sito istituzionale delle scuola, la comunicazione a mezzo email, il registro elettronico, applicazioni come WhatsApp e Telegram etc. anche se quest’ultimi non rappresentano certo dei canali di comunicazione di natura istituzionale, ma tant’è…
L’informazione celere raggiunge tutti e in qualsiasi momento della giornata, senza limiti di tempo; molteplici sono i gruppi creati su WhatsApp, a dare supporto a tutte le attività funzionali dei docenti e infine non può mancare in taluni casi il canale ufficiale – di solito Telegram – del Dirigente Scolastico e del suo staff attraverso il quale pullulano le “circolari, comunicazioni e iniziative varie”.
Un tale scenario non può che causare caos tra le varie chat, con informazioni che si susseguono e che qualche docente perde di vista a causa dei troppi interventi che spesso si allontanano da ciò che ha dato origine al dibattito.
Capita così che ad una messaggistica istantanea si associ la perdita della propria libertà in quanto si è spesso on-line e non esistono giorni festivi od ore serali e del giorno che possano porre fine a questo tam tam incessante di notifiche in arrivo. Per non parlare, come constata la nostra lettrice, delle circolari pubblicate a tutte le ore del giorno, tutti i giorni, fuori dall’orario di servizio.
Eppure esiste il diritto alla disconnessione. Troviamo tale definizione nel CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, all’art 22 comma 4, c8), che riporta quanto segue:
“Sono oggetto di contrattazione integrativa – a livello di singola istituzione scolastica ed educativa – i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
I punti imprescindibili del diritto alla disconnessione
- Il lavoratore dipendente NON dovrà rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
- Non si è responsabili del mancato malfunzionamento della rete che crea disagi soprattutto quando i docenti devono usare il registro elettronico e sono costretti a continuare il lavoro da casa;
- È la contrattazione della scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.
Non è possibile utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola di una circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva. Ciò a vantaggio di una più immediata diffusione della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di comunicazione restano il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.