Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Procedura scuola per attivazione elezioni RSU. Guida completa

WhatsApp
Telegram

Il presente contributo in materia di RSU, si focalizza sulla procedura elettorale da seguire per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nelle istituzioni scolastiche, fornendo indicazioni utili sui compiti dell’amministrazione scolastica e delle organizzazioni sindacali.

L’argomento è di stretta attualità, alla luce del necessario rinnovo degli organi, che si terrà a breve.

Per tutte le indicazioni generali sulle RSU (la normativa di riferimento, la composizione interna, le competenze, i casi di compatibilità con altre cariche, decadenza e dimissioni dei membri) si rimanda all’articolo già pubblicato e reperibile al seguente link: https://www.orizzontescuola.it/elezioni-rsu-quali-sono-i-compiti-dellamministrazione-scolastica-chiarimenti/

L’indizione della procedura.

L’indizione delle elezioni spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola, in forma congiunta o disgiunta, come risulta dall’art. 2, comma 1, della parte I dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall’articolo 1 della parte II dello stesso accordo. Non è di pertinenza dell’Amministrazione scolastica.

L’indizione avviene con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU in carica.

La data delle elezioni va concordata con l’ARAN, elaborando apposito calendario elettorale.

Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.

Le liste elettorali.

Possono presentare liste elettorali:

  • Le associazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione, che abbiano sottoscritto o aderito formalmente all’Accordo Quadro del 7 agosto 1998;
  • altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta

I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati dal calendario stabilito tra le associazioni sindacali e l’ARAN.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale, per ragioni di incompatibilità.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Ricordiamo che la composizione interna è di:

  1. tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  2. di tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero minimo di 3 membri, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
  3. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

Il diritto di voto.

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti (docenti e ATA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell’istituzione scolastica, alla data delle elezioni. 

Non è rilevante invece, ai fini del riconoscimento del diritto di voto, l’orario di servizio full time o part time del dipendente.

Inoltre, il diritto di voto è riconosciuto a tutti i lavoratori con le caratteristiche sopra indicate, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale. Sono legittimati al voto coloro che:

  • Sono iscritti a sindacati firmatari del CCNL Comparto Istruzione;
  • Sono iscritti a sindacati non firmatari del CCNL;
  • Non sono iscritti ad alcun sindacato e/o associazione sindacale.

La votazione.

La votazione avviene dunque a suffragio universale e a voto segreto e diretto.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più del 50% dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

L’obiettivo è dunque quello di ripetere le procedure elettorali per agevolare la nascita della RSU.

Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part time.

La commissione elettorale.

In ogni istituzione scolastica, va costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’indizione della procedura elettorale, di numero non inferiore a 3 membri.

Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.

I compiti della commissione sono indicati nell’art. 6 dell’Accordo Quadro del 1998, per come di seguito indicati:

– elezione del presidente;

– acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;

– ricevimento delle liste elettorali;

– verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; – esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;

– definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;

– distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;

– predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

– nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

– organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

– raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;

– compilazione dei verbali;

– comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;

– esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

– trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.

In allegato al presente contributo, si fornisce l’Accordo Quadro del 7 agosto 1998, quale testo contenente tutte le regole da seguire per lo svolgimento delle procedure elettorali.

Scarica accordo quadro

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione