Procedura ordinaria per l’elezione del CdI: i compiti della Commissione elettorale, gli elenchi degli elettori (verifiche, autenticazione delle firme e ricorsi)
Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d’istituto. Se non vi fosse sarebbe necessario che il Ds la nominasse immediatamente, se non via abbia già provveduto (deve essere fatto entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni). La Commissione Elettorale d’istituto nominata dal dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Il funzionamento della Commissione elettorale
La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale d’istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali d’istituto scadute possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. I dirigenti scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.
La commissione elettorale (Art. 24 OM 215/1991): come delibera e chi funge da segretario
La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni ed è costituita (ipotesi del tutto plausibile e condivisibile) da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 A.T.A. È presieduta da un suo componente eletto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta di insediamento. Le funzioni di segretario sono svolte sa un componente designato dal presidente. Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei candidati devono essere sostituiti.
Gli elenchi degli elettori, depositi e ricorsi (Artt. 27, 28 OM 215/1991): cosa deve produrre il ricorrente e dove deve depositare i documenti
Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni. La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all’Albo della sede a all’Albo legale del sito web della scuola. Gli elenchi degli elettori devono recare Cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori. Avverso l’errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.
Liste dei candidati (Artt. 30, 31 OM 215/1991) e la diversa distinzione: come contrassegnarle e come contrassegnare i candidati
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.
Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale.
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