Procedura di abilitazione: i 24 CFU sono obbligatori anche per il docente di ruolo?

Un docente di ruolo, qualora superi la prova computer based della procedura straordinaria, deve conseguire ugualmente i 24 CFU o è sufficiente essere già in possesso di altra abilitazione?
Premessa: la legge 159/2019 non opera nessuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti precari per quanto riguarda l’acquisizione dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017.
Va precisato che solo per il concorso ordinario della scuola secondaria è esonerato dal conseguimento dell’abilitazione
- chi è in possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa
- chi è in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per
altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. - i diplomati ITP (fino al 2024/25)
ma per concorso straordinario ruolo e procedura di abilitazione l’unica distinzione operata è tra
- docenti che superano la prova del concorso straordinario per il ruolo e rientrano nei posti banditi, ossia i 32.000 docenti – precari o di ruolo – per i quali l’acquisizione dei 24 CFU è carico dello Stato
- docenti che superano la prova scritta con almeno 7/10 ma non rientrano nei 32.000 posti a disposizione e docenti che superano la prova della procedura straordinaria di abilitazione, i quali conseguono i 24 CFU con oneri a proprio carico
L’acquisizione dei 24 CFU è comunque uno dei punti della procedura di abilitazione.
Ad oggi quindi l’esonero dal conseguimento dei 24 CFU per i docenti di ruolo che vincono procedura straordinaria abilitazione o concorso straordinario ruolo non è espressamente previsto dalla normativa.