Procedimento disciplinare ad alunno, Dirigente nega accesso agli atti per preservare privacy. Genitori fanno ricorso. La sentenza

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La sentenza del TAR  numero 09974/2018 affronta un caso ove parte ricorrente chiedeva di annullare l’atto con il quale il dirigente scolastico non consentiva l’accesso alle segnalazioni indicate in ricorso, per tutela della privacy delle persone. Chiedeva, pertanto, di accertarsi la fondatezza dell’istanza di accesso. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo, invece, di rigettarsi il ricorso. Il ricorso come proposto dal difensore del ricorrente muoveva dal consiglio di disciplina mediante il quale venivano contestate al minore ricorrente alcune violazioni fondate su delle segnalazioni. In seguito alle richieste di accesso del ricorrente le stesse venivano negate per motivi di privacy.

L’interesse ad accedere ai documenti
Com’è noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo. L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).

Il procedimento disciplinare è fatto idoneo ad accedere alle segnalazioni nel fascicolo ma senza nominativi
“Nel caso di specie, l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico dell’alunno costituisce un fatto idoneo senz’altro a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi disciplinari contestati. Tuttavia deve ritenersi che tale interesse possa essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l’estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti. Ne discende che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e va conseguentemente affermato il diritto di parte ricorrente all’accesso dei documenti richiesti in ricorso, con omissione delle indicazioni dei nominativi e delle generalità degli autori delle segnalazioni”.

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