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Procedimento di attribuzione di incarichi da parte della scuola a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni

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Proponiamo qui un approfondimento dedicato all’attribuzione di incarichi , da parte delle istituzioni scolastiche, a soggetti esterni che siano dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. Partiamo dunque dai riferimenti normativi per poi analizzare il procedimento di attribuzione degli incarichi e infine i relativi obblighi di comunicazione.

La norma di riferimento.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire Incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati.

In particolare, l’Istituzione, previo accertamento circa l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, può conferire Incarichi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  • l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  • la prestazione deve essere di natura professionale e altamente qualificata;
  • temporaneità dell’attività richiesta. Vige divieto di rinnovo. Inoltre, l’eventuale proroga dell’Incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’Incarico;
  • la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati.

Orientamenti della Funzione Pubblica.

L’art. 7, comma 6 prevede che gli Incaricati debbano essere “esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.

In linea generale, il destinatario dell’Incarico deve aver conseguito almeno una laurea magistrale o titolo equivalente, attinente all’oggetto della collaborazione.

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/08 dell’11 marzo 2008 ha, inoltre, precisato che “Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le Amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore”.

Attenzione: ferma la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore, il requisito della comprovata specializzazione universitaria non è richiesto qualora vi sia la stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica.

Controllo della Corte dei Conti.

Gli atti e i contratti relativi all’art. 7, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego sono assoggettati a controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi della Legge del 14 gennaio 1994, n. 20. art. 3, comma 1.

Obblighi di comunicazione.

L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego” prevede specifici obblighi di comunicazione che devono essere adempiuti in caso di conferimento di Incarichi a dipendenti pubblici, anche dalle istituzioni scolastiche.

Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, gli obblighi di comunicazione si riferiscono a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Le relative attività di comunicazione riguardano l’Amministrazione che conferisce l’Incarico, il dipendente al quale è conferito l’Incarico e l’Amministrazione di provenienza dell’Incaricato.

Nello specifico:

  • entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, il soggetto che ha erogato il compenso comunica all’Amministrazione di appartenenza dell’Incaricato l’ammontare del suddetto compenso;
  • le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano Incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’Incarico e del compenso lordo, ove previsto;
  • le Amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al DFP, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni Incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti interessati.

Si segnala inoltre che le Istituzioni Scolastiche rendono noti, mediante l’inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’Incarico, nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

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