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Procedimenti disciplinare, la discrezionalità nel valutare i fatti ha un limite. Sentenze

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L’Amministrazione pubblica, dunque anche la scuola, in tema di sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari come deve valutare i fatti che possono essere oggetto di contestazione disciplinare? Esiste la discrezionalità che comunque deve operare sempre entro certi limiti.

La discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dei fatti
Ad esempio il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 29/06/2020, n. 432 afferma che costituisce  principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici quello secondo cui la  P.A. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella  graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva  deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto non potendo il g.a. sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità  amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Oppure il Cons. Stato Sez. II, 15/05/2020, n. 3112 ribadisce che la valutazione in ordine alla  gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce  espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della  legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la  manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento dei  fatti. (Conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari estremi omessi.)

Non c’è discrezionalità nel rispetto dei termini
Se discrezionalità c’è in ordine alla valutazione dei fatti e della sanzione da comminare, questa  invece non può sussistere in ordine al rispetto dei termini. La Cassazione civ. Sez. lavoro, Sent.,  (ud. 28-01-2020) 16-07-2020, n. 15227 ha affermato, richiamando il suo noto precedente quale  Cass. sez. lav. sent. 14 dicembre 2018, n. 32491; sent. 27 agosto 2018 n. 21193 e giurisprudenza ivi  richiamata) ed al quale va assicurata continuità , che ai fini della decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare – D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 bis, comma 4, – assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente  regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da  consentire allo stesso di dare avvio in modo corretto al procedimento disciplinare.

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