Privacy: non si può chiedere conferma dell’avvenuta vaccinazione in caso di assenza per vaccino

La questione della privacy in materia di vaccinazione è delicata. Su O.S siamo intervenuti plurime volte in tale materia evidenziando spesso le contraddizioni di un quadro normativo a dir poco problematiche. Interviene nuovamente il Garante per la Privacy con il Provvedimento del 13 maggio 2021 – Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”.
L’assenza per giustificare la vaccinazione
Il decreto sostegni all’articolo 31 comma 5 afferma che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e’ giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne’ fondamentale ne’ accessorio.
Questa assenza copre esclusivamente le date della somministrazione e non le eventuali assenze per effetti collaterali. Per quelle si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti di assenza come disciplinati dal CCNL vigente. Con tale disposizione sostanzialmente si è in parte superata la questione privacy poiché il datore di lavoro è effettivamente a conoscenza di chi si vaccinerà nella scuola, salvo che ovviamente non si ricorra a somministrazione in giornata diversa da quella di servizio.
Il datore di lavoro non può avere conferma se la vaccinazione sia avvenuta, non può chiedere certificazione vaccinale
Però il datore di lavoro non è tenuto a verificare se la vaccinazione sia poi effettivamente avvenuta. Così il Garante nel provvedimento del 13 maggio: “Come stabilito dai citati documenti, quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro (cfr. punto 15 protocollo cit.). In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell’assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici. Resta salvo che ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale (cfr. FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).