Privacy, il consenso per Didattica a distanza: sfatiamo un mito
Pubblichiamo il punto di vista di Marco Mancarella e Graziano Garrisi* sul consenso da parte dei genitori per la didattica a distanza.
Il Consenso per DAD e FAD: sfatiamo un mito
di Marco Mancarella, Graziano Garrisi* – Nelle condizioni di emergenza in cui ci troviamo le Scuole sono sempre più sottoposte ad uno “stress burocratico”, anche per la gestione a norma privacy dei nuovi processi in atto. Uno di questi è l’attivazione, per la prima volta per molte Scuole, della DAD e FAD.
Il presente articolo ha quindi la finalità di alleggerire il carico di processi interni all’ente per la gestione (inutile) di consensi di genitori o studenti maggiorenni ai fini dell’attivazione dei servizi DAD e FAD. Non si può che condividere, sul punto, quanto già espresso dalla esperta e competente dott.ssa Chiara Delaini:
“Per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) è certamente necessario rispettare il Codice dell’Amministrazione Digitale, le collegate circolari AgID ed il GDPR, ma questo non richiede ulteriori sforzi burocratici rispetto all’impegno che già è profuso per mettersi in condizione di erogare le attività formative a distanza.
Provo a spiegarvi con facilità come DAD e FAD si possano dire “conformi”:
- Gli strumenti utilizzati per la gestione di DAD e FAD devono essere qualificati AgID. [si vedano le Circolari 2 e 3 del 2018 – Agid e l’elenco dei servizi cloud abilitati, disponibile su https://cloud.italia.it/it/
qualificazioni/] - I trattamenti di dati personali effettuati per l’erogazione delle attività di DAD e FAD sono effettuati in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri compiti nell’interesse pubblico rilevante.
- Gli Istituti Scolastici devono regolamentare l’utilizzo degli strumenti da parte dei docenti e le possibilità conferite agli alunni e informarne gli stessi.
Facendo in particolare riferimento ad alcuni interventi pubblicati recentemente su testate web, mi preme chiarire che non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori per la fruizione delle classi virtuali.”
Si rinvia per un approfondimento al link dell’articolo di Chiara Delaini, come su riportato.
*Prof. Avv. Marco MANCARELLA – Professore di Informatica giuridica presso UniSalento. Avvocato esperto in Diritto delle nuove tecnologie e privacy. Direttore dell’Osservatorio Mediterraneo sulla Cultura Digitale – MODiCT. Componente del Consiglio Scientifico di @LawLab presso la LUISS – Guido Carli di Roma. Componente del Direttivo ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica). Consulente di I livello del FORMEZ – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Amministratore Unico di LiquidLaw s.r.l. – Azienda spinoff UniSalento (www.liquidlaw.it) e componente del tavolo di confronto con il Gruppo di lavoro AGID per le nuove Regole tecniche/Linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Avv. Graziano Garrisi – Privacy Consultant e Responsabile della Protezione dei Dati. Responsabile Gruppo di ricerca «Privacy e Data Protection» dell’Osservatorio Mediterraneo sulla Cultura Digitale – MODiCT di UniSalento. Cultore della materia Informatica giuridica. Socio fondatore dell’azienda spin-off di UniSalento LiquidLaw s.r.l.