Privacy, ecco cosa può essere pubblicato sul sito della scuola. PARERE del Garante
Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole ad ANAC su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che riguardano le regole che le pubbliche amministrazioni devono seguire. Compreso dunque la scuola.
Al fine di garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le pubbliche amministrazioni dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari, il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio – e non i dati del dipendente – cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione.
Per quanto riguarda le informazioni relative agli esiti dei concorsi, in base a quanto previsto dal principio di minimizzazione dei dati, con riferimento alla pubblicazione dei dati dei vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) si possono pubblicare il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.).
Invece, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le pubbliche amministrazioni come la scuola dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a 1000 euro nell’anno solare.
In ogni caso devono essere del tutto omessi i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici ((es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc) nel caso in cui dalla pubblicazione fosse possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Per quanto riguarda invece la pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le PA dovranno evitare di pubblicare dati eccessivamente dettagliati che possano identificare il dipendente destinatario del premio e l’ammontare dello stesso premio erogato (o non erogato) in suo favore. Potranno invece essere pubblicati i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Inoltre, il Garante della Privacy invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.