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Privacy a scuola: quali dati si possono trattare? Si può registrare una lezione? Smartphone sì o no? Le utili faq del Garante e alcune considerazioni

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Privacy e scuola. Il Garante pubblica delle faq molto utili. Tutto ruota sulla “sacralità” del dato personale verso il quale l’istituzione pubblica è obbligata a seguire delle regole.

Privacy e scuola, le utili faq del Garante

Privacy e scuola. Inizia un nuovo anno scolastico all’insegna della convivenza con il virus. In questi due anni  la scuola è stata maggiormente attenzionata sugli aspetti sanitari. E questo forse ha  favorito una minore attenzione verso altri aspetti. Uno di questi è la privacy. La scuola è una comunità educante che ogni giorno deve gestire molti dati personali. Alcuni richiedono una particolare attenzione (sanitari, orientamento religioso o sessuale…). Questo spartiacque non limita, però la sua responsabilità. Il concetto di privacy rimanda alla sacralità del dato personale, in quanto si riferisce a diverse gradazioni all’intimità della persona.

Interessante l’iniziativa del Garante della privacy, di pubblicare sul proprio sito un elenco aggiornato  di faq che rimandano ai comportamenti corretti da tenere in diverse situazioni. Il quotidiano economico Italiaoggi (6 settembre) dedica un articolo (Privacy pronta per il nuovo anno). Si legge:” Per aiutare le scuole il Garante della privacy ha diffuso alcune risposte pratiche, così da partire con il piede giusto nell’avvio dell’anno scolastico

In sostanza nulla di nuovo, rispetto al documento del 2016 (Scuola a prova di privacy) antecedente, però il GDPR (2016/79) e il nuovo codice privacy (Decreto 101/18). Il merito è nell’estrema  fruibilità dei contenuti, grazie alla sinteticità che caratterizza le risposte.

Gli aspetti trattati rimandano alle situazioni più frequenti. Ogni situazione è perimetrata (limiti e regole) con una chiarezza di linguaggio che non lascia spazio a fraintendimenti.

Alcuni esempi

Le faq sono quindici. Le più significative sono le seguenti:

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati?

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

Gli esiti degli scrutini o degli esami sono pubblici?

Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

E’ possibile registrare la lezione da parte dello studente?

Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?

Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?

No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Alcune considerazioni

Innanzitutto, come ho scritto sopra, tutto ruota intorno al dato personale. Esso rimanda alla sua particolare criticità nel definire identità, che possono essere  multiple, contraddittorie e in alcuni casi rappresentare un pericolo per la persona ( In Internet nulla si elimina definitivamente), tali da definire lo scenario pirandelliano dell’ “Uno, nessuno, centomila“.

Ora la scuola, in quanto istituzione pubblica ha l’obbligo di trattare questi dati. Per trattamento s’intende: “Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”
Come presentato nella prima faq l’istituzione scolastica può trattare qualunque dato, purchè sia lecito, rientri tra le sue finalità, circoscritto nel tempo e in alcuni casi non ve pubblicati. Ci troviamo alle prime tre perimetrazioni che rimandano ai principi della liceità, della limitazione e della minimizzazione. Quest’ultimo richiama la situazione in cui i  “dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento (art. 5 GDPR 2016/79). Se lette con attenzione tutte le faq contengono questi tre principi.

Una rilessione meritano le faq sull’uso degli smartphone e sulla pubblicazione delle foto e video.
Sul primo aspetto il Garante fa riferimento alla Legge 71/17 che impone alle scuole di redigere la parte del Regolamento che disciplina l’uso dei dispositivi.

E giungiamo alla calda questione della pubblicazione delle foto. La faq esamina la situazione che coinvolge i genitori.

Per quanto riguarda, invece, la scuola, non se ne parla, anche se la posizione del Garante risulta chiara dalla lettura delle faq.

In queste l’autorità per la protezione dei dati personali, richiama spesso i criteri della liceità e proporzionalità,facilmente applicabili anche alla situazione in questione.

La pubblicazione di foto e video che ritrae minori nello svolgimento di attività previste dal Ptof, pertanto è possibile se coerente con le finalità istituzionali. In questo caso non occorre il consenso esplicito dei genitori (Nuovo codice privacy art. 18 comma 2 e 4).

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