Principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole: schema adempimenti e circolare

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Il D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” in vigore dal 25 marzo 2022 prevede che dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, e fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità poiché, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia. Tale premessa, in realtà, aggiorna e rivede le modalità di gestione dei casi di positività.

Isolamento e autosorveglianza

Molti dirigenti scolastici stanno provvedendo, in queste ore, a diramare note esplicative per meglio riorganizzare i servizi educativi e scolastici alla luce delle recentissime modifiche normative introdotte non solo, comunque, dal D.L. del 24 marzo 2022, n. 24. Una tra queste attivissime l’Istituto di Istruzione Superiore C.I. Giulio (un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari e Istituto Tecnico per il Turismo) di Torino.

Isolamento (casi positivi)

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento – si legge nella eccellentemente articolata disposizione, al personale e alle famigli, del dirigente scolastico professoressa Fiorella Gaddò, validissimo DS dalle eccellenti competenze giuridiche e gestionali, dell’Istituto di Istruzione Superiore C.I. Giulio (un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari e Istituto Tecnico per il Turismo) di Torino – consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

Autosorveglianza (contatti stretti)

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gestione casi di positività e attività didattica a distanza

L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:

  • Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
  • La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Valutazione degli apprendimenti

L’art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:

  • La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola

L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021 e prevede , fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

  • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (mantenendo le distanze e svolgendo attività individuali e non di squadra);raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
  • divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
  • in previsione della sottoscrizione dell’aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022 di prossima emanazione.

Ingresso a scuola degli esterni

L’art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

  • “c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

E’ quindi esteso fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

Possono pertanto riprendere i colloqui in presenza con i genitori che lo richiedono, previo appuntamento, e a seguito di esibizione del Green Pass base.

Dispositivi di protezione individuale

L’art. 10-quater del D.L. 52/2021 è stato inserito dall’art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022.

  • Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche o superiori

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:

  • per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso , fra cui i locali scolastici, diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, in considerazione dell’art. 14 che abroga gli artt. 1 e 2 del D.L. 52/2021 (rispettivamente Ripristino della disciplina delle zone gialle ecc. e Misure relative agli spostamenti) fermi restando, si legge nella circolare del dirigente scolastico professoressa Fiorella Gaddò, dell’Istituto di Istruzione Superiore C.I. Giulio di Torino (che si allega come eccellente esempio di pratica giuridica), per i viaggi di istruzione:

  • l’iter di approvazione da parte degli OO.CC. (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto) e i conseguenti adempimenti amministrativi (ad. es: richiesta ed acquisizione preventivi, determina a contrarre, stipula contratti)
  • l’impossibilità di svolgere tali attività, che devono essere ritenute essenziali per raggiungere gli obiettivi didattici, nell’ultimo mese di lezione.

Informazione per i viaggi e le uscite didattiche: limitazioni

Per viaggi di istruzione e uscite didattiche queste sono le limitazioni indicate nella disposizione normativa, dal 1° al 30 aprile 2022, per i viaggi è necessario il GP base per i trasporti mentre è necessario il GP rafforzato per accedere a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Contrasto al diffondersi della pandemia

Si ritiene opportuno sottolineare che, persistendo comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia, restano al momento vigenti tutte le disposizioni precedentemente emanate tramite note interne relative a:

  • utilizzo dei servizi igienici
  • utilizzo delle macchine distributrici:
  • utilizzo del bar interno.

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