Prime settimane di scuola ad orario ridotto nelle classi, l’insegnante deve comunque svolgere le 18 ore o recuperare?

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Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l’orario intero deve poi recuperare quelle ore? E’ possibile recuperarle nel corso dell’anno scolastico, con supplenze, con altre attività? Analizziamo attentamente ciò che ci dice il Contratto e ciò che, in autonomia, possono fare le scuole.

Il CCNL2019/21, all’art. 43 comma 5, indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Prime settimane di lezione con orario ridotto

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell’orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all’orario settimanale stabilito dall’art. 43 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Alcune precisazioni

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell’”attività d’insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all’art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL 19/21  parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all’orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l’orario ridotto.

Salvo ovviamente che la contrattazione d’istituto o il Collegio docenti non preveda diversamente (quindi non per decisione del Dirigente Scolastico).

Risposte ai quesiti

  1. Nell’orario provvisorio di 4 ore giornaliere, ai docenti del mio istituto è stato chiesto di essere presente a scuola per tutte e quattro le ore, anche in assenza di assegnazione di una classe. Ad esempio, se un giorno io ho una sola ora di lezione devo essere presente a scuola per tutte e quattro le ore, altrimenti non raggiungo le mie 18 ore di servizio settimanale. Io credo che un docente debba essere presente a scuola solo nelle ore di lezione e di supplenza. Quindi, se ho solo un’ora di lezione, per le altre tre posso essere assente.

Nelle ore in cui il docente non svolge lezione, è a disposizione per eventuali supplenze. Sostituzioni che potrebbero rendersi necessarie anche in giornata e non solo preventivate ad inizio lezione o in precedenza.

Ci sono scuole in cui, in considerazione dell’orario ridotto di lezione in classe, anche le ore a disposizione non sono complete e i docenti non devono recuperare nulla. Ma  se la scuola del collega ha deciso una presenza in massa fino al raggiungimento delle 18 ore per ciascun docente, dal punto di vista normativo è corretto. A meno che in quella scuola non si verifichino episodi di continue e improvvise assenze, forse sarebbe più proficuo dedicare quelle ore alle attività collegiali di programmazione e coordinamento.

2. Ho il part time verticale di 9 ore svolte in tre giorni settimanali, quante ore sono tenuta a svolgere la prima settimana di lezione, dato l’orario ridotto di lezione? 

Fino a 9 ore, come i colleghi sono tenuti a svolgerne fino a 18. La concreta realizzazione dipende poi dall’organizzazione: di solito si cerca di bilanciare per tutti ore a disposizione e ore in classe, per evitare disparità ma se le lezioni sono iniziate il docente è tenuto a svolgere l’orario normale inserito in Contratto. Non deve recuperare se non lo svolge per le condizioni già indicate.

3. Lavoro alla scuola primaria..le prime due settimane facciamo orario ridotto,il preside non ci vuole mettere in compresenza e con le ore che faremo di meno le metterà in un “tesoretto” da utilizzare per farci sostituire chi è assente. Questa cosa è lecita?

A nostro parere no, il docente deve concludere il suo orario di servizio settimanale nella settimana in cui si presenta la necessità. Il contratto non menziona la possibilità di “tesoretti”, a meno che la modalità non sia stata condivisa e approvata dagli organi collegiali della singola istituzione scolastica per far fronte a necessità altrimenti non risolvibili.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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