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Prima supplenza ATA, ma difficoltà a conciliare con l’università. Sanzioni per eventuale abbandono

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Gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale ATA sono normati dal regolamento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Buonasera,  mi servirebbe un’informazione.

Mia figlia, di anni 23, per la prima volta,  è  stata convocata per un posto come personale ATA, fino al 30 giugno. Volevo sapere, visto che mia figlia, nel frattempo si è  iscritta all’università, se accetta il posto,  ma poi quando inizia l’università,  non riesce a conciliare le due cose e lascia il lavoro, viene depennata dalla graduatoria  o non succede niente? E se invece non si presenta alla convocazione , cosa succede?  La ringrazio se risponde tempestivamente al mio quesito.

di Giovanni Calandrino – la nostra lettrice non ci fornisce informazioni sulla natura della graduatoria utilizzata per la convocazione, rispondiamo in base alla normativa riguardante le graduatorie di circolo e di istituto.

Il regolamento che norma le supplenze del personale ATA è il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430. All’art. 7 “Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro” più precisamente al comma 1 lettera B del suddetto si legge che, L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato, per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, comporta i seguenti effetti:

  1. la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
  2. l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (sarebbero le graduatorie permanenti e gli elenchi provinciali ad esaurimento), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

In sintesi, se non si presenta (o non manda delega) alla convocazione è considerata come rinuncia e dunque non avrà nessun effetto sanzionatorio, cosa ben diversa per l’abbandono della supplenza, in questo caso verrà applicata la sanzione ai sensi del punto 2 lettera B dell’art. 7 comma 1 del decreto sopra richiamato, ovvero la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza [omissis] per l’anno scolastico in corso.

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