Prima supplenza ATA, ma difficoltà a conciliare con l’università. Sanzioni per eventuale abbandono

Gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale ATA sono normati dal regolamento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Buonasera, mi servirebbe un’informazione.
Mia figlia, di anni 23, per la prima volta, è stata convocata per un posto come personale ATA, fino al 30 giugno. Volevo sapere, visto che mia figlia, nel frattempo si è iscritta all’università, se accetta il posto, ma poi quando inizia l’università, non riesce a conciliare le due cose e lascia il lavoro, viene depennata dalla graduatoria o non succede niente? E se invece non si presenta alla convocazione , cosa succede? La ringrazio se risponde tempestivamente al mio quesito.
di Giovanni Calandrino – la nostra lettrice non ci fornisce informazioni sulla natura della graduatoria utilizzata per la convocazione, rispondiamo in base alla normativa riguardante le graduatorie di circolo e di istituto.
Il regolamento che norma le supplenze del personale ATA è il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430. All’art. 7 “Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro” più precisamente al comma 1 lettera B del suddetto si legge che, L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato, per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, comporta i seguenti effetti:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
- l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (sarebbero le graduatorie permanenti e gli elenchi provinciali ad esaurimento), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
In sintesi, se non si presenta (o non manda delega) alla convocazione è considerata come rinuncia e dunque non avrà nessun effetto sanzionatorio, cosa ben diversa per l’abbandono della supplenza, in questo caso verrà applicata la sanzione ai sensi del punto 2 lettera B dell’art. 7 comma 1 del decreto sopra richiamato, ovvero la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza [omissis] per l’anno scolastico in corso.
Corsi
Concorso a cattedra 2025: prove dal 19 febbraio. 5 VIDEO FULL IMMERSION per arrivare preparati
Intelligenza artificiale: come trasformare la didattica e supportare il lavoro degli insegnanti. Usiamo gli strumenti Microsoft, corso GRATUITO
Orizzonte Scuola PLUS
Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart
Abbonamento a “Gestire la scuola” + 3 webinar: Sicurezza nei laboratori Labs, Accordi quadro PA e MEPA, DPO privaci e buone pratiche
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.