Presunti maltrattamenti a scuola: ulteriori dubbi su perizie e intercettazioni

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Il Covid-19 ha interrotto la crescita esponenziale dei casi di Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS) ma non ha arrestato l’iter dei procedimenti penali che, seppure al rallentatore, procedono inesorabili. Ciascuna indagine porta con sé delle novità che sollevano ulteriori dubbi circa la loro applicabilità e liceità. Analizzeremo pertanto in questo articolo dei passaggi che caratterizzano alcune indagini, al fine di valutarne l’appropriatezza e la conformità nell’accertare la realtà dei fatti.

  • Quesito sulla perizia psicologica. In un procedimento penale per PMS, il PM ha chiesto al perito (CTU) “di valutare i danni patiti dai bambini a seguito dei maltrattamenti subiti dalle maestre e stabilire i conseguenti danni temporanei o permanenti alla salute”. Così facendo, il magistrato ha però datoper scontato che le violenze fossero effettivamente avvenute. Non tocca proprio al perito valutare prima se vi siano effettivamente state delle violenze e, solo dopo, stabilire eventuali danni temporanei e/o permanenti? Non siamo di fronte a una fuga in avanti se non a un evidente pregiudizio del PM che statuisce una verità ancora da accertare? La richiesta al perito non tiene inoltre conto che le eventuali violenze o maltrattamenti possano essere stati patiti dai minori anche in ambito domestico o altrove. Pregiudizio che, unitamente alla visione di videoclip frutto di selezione avversa, estrapolazione, decontestualizzazione, avrà buon gioco nel contraffare la realtà dei fatti e si ripercuoterà sullo stesso perito che ne resterà conseguentemente condizionato nel ricostruire i fatti. Siamo sicuri che tale modo di procedere favorisce la ricostruzione della verità?
  • Uso delle audiovideointercettazioni. È opportuno soffermarsi anche su alcuni comportamenti singolari degli inquirenti piuttosto difficili da codificare: gli inquirenti presentano alcuni filmati – come al solito frutto di estrapolazione, decontestualizzazione e di selezione avversa – ai genitori dei bimbi della scuola dell’infanzia, (sorprendentemente anche a quelli non aventi figli nella classe delle maestre indagate), e alle colleghe delle maestre inquisite, chiedendo loro di esprimersi in merito al comportamento professionale delle docenti. Riguardo a questo modo di procedere, le perplessità sono di duplice natura: in prima istanza poiché i filmati dovrebbero essere tutelati dal diritto alla riservatezza sancito dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L 300/1970) e, in secondo luogo, perché il parere dei genitori e delle colleghe, non ha in sé alcun valore, né assume alcun rilievo ai fini del procedimento penale. Va infine considerato che se vengono mostrate, a genitori e/o colleghe, unicamente le immagini più “negative” (che ricordiamo rappresentare solamente lo 0,1% del totale intercettazioni) e decontestualizzate, non ci si può che attendere una scontata e fuorviante reazione indignata da chiunque interpellato. L’impressione negativa si estenderà poi inesorabilmente per “proprietà transitiva” al restante operato professionale (99,9%), scartato dagli inquirenti perché non significativo ai fini della ricerca della prova che soppianta integralmente la prevenzione del reato. Il giudizio finale che ne discenderà, sulle maestre inquisite, sarà pertanto negativo e senza appello.
  • Domande degli inquirenti ai genitori. Talvolta capita di assistere a procedimenti curiosi come nel caso specifico in cui gli inquirenti chiedono ai genitori “se le maestre inquisite abbiano mai suggerito loro di rivolgersi a uno specialista per fare valutare eventuali disturbi del linguaggio o del comportamento dei figli”. Secondo gli inquirenti, dietro il suddetto quesito, vi sarebbe da parte delle presunte maestre violente la loro volontà “di giustificare gli atteggiamenti di disagio dei bambini, dissimulando l’inadeguatezza e illiceità dei propri comportamenti”. Se da una parte è evidente che si tratta di una congettura dalle basi decisamente fragili, dall’altra si deve prendere atto che le maestre possono e devono sempre segnalare ai genitori eventuali problemi di sospetta natura medica da accertare nelle sedi competenti. Ancora una volta dobbiamo pertanto chiederci se un tale modo di procedere sia corretto, lecito e soprattutto utile a ricostruire la realtà secondo verità.

Per essere ancora più espliciti: è lecito che gli inquirenti, in sede di indagine, sottopongano a colleghi delle maestre e genitori, i filmati contestati, chiedendo impressioni, pareri e valutazioni, sapendo che:

1) vengono mostrati solo i filmati negativi, decontestualizzati ed estrapolati;

2) detti filmati corrispondono al massimo allo 0,1% delle intercettazioni totali;

3) nulla sanno i genitori di pedagogia;

4) il lavoro delle maestre è coperto dal diritto alla riservatezza ai sensi art. 4 L 300/1970 (Statuto dei lavoratori);

5) il parere dei genitori sulle immagini non assume alcun valore ai fini del procedimento penale;

6) c’è il rischio che un siffatto parere basato sullo 0,1% dei filmati finisca col divenire come il parere (negativo) sul 100% delle intercettazioni anziché sullo 0,1%.

Davvero non riesce la scuola italiana, come ha fatto sempre attraverso la figura del dirigente scolastico, a far fronte al fenomeno dei PMS, tutt’altro che ingestibile? Quanto tempo occorrerà per capire che il procedimento penale non costituisce la risposta corretta a cominciare dall’impossibilità di dare ai bimbi la risposta tempestiva di cui necessitano. Insomma, cui prodest tutto ciò? Perché arrecare gratuito danno all’intesa scuola-famiglia? Sono caldamente invitati a rispondere anche politica, istituzioni, sindacati e associazioni di categorie cui le maestre di primaria e scuola dell’infanzia non sembrano interessare.

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