Prestazioni occasionali a scuola: guida completa per la gestione giuridica e retributiva

Forniamo qui una guida sulla gestione giuridica, retributiva e fiscale dei soggetti esterni che prestano la propria prestazione lavorativa in favore delle istituzioni scolastiche a titolo di prestazione occasionale.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, agli incarichi attribuiti per progettisti e esperti nell’ambito dei PON, alle prestazioni eseguite dal DPO, al Responsabile del sistema di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 81/2008, al medico competente previsto dal D. Lgs. 81/2008, alla figura dello psicologo a scuola, etc.
Le figure degli esperti esterni sono individuate mediante procedure di selezione in conformità al D. Lgs. 165/2001.
Chiariamo dunque alcuni concetti salienti, per agevolare l’azione di Dirigenti scolastici e DSGA.
Il contratto di prestazione occasionale.
È un tipo di contratto stipulato con esperti esterni che eseguono la prestazione professionale di natura autonoma in modo occasionale, cioè non esercitata abitualmente né in modo prevalente.
Questi soggetti sono privi di partita IVA.
La prestazione occasionale potrà essere svolta entro il limite delle 5.000 euro annue (considerate al lordo di tutte le eventuali ritenute fiscali e previdenziali). Oltre tale soglia sarà onere del prestatore d’opera iscriversi alla gestione separata INPS, dandone opportuna comunicazione formale alla scuola.
Quali compensi prevedere?
Per la determinazione dei compensi da prevedere per le prestazioni degli esperti è opportuno utilizzare due metodi alternativi:
- Le tabelle allegate ai CCNL del comparto scuola;
- L’individuazione di compensi forfettari, secondo i criteri e i limiti eventualmente previsti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 del D. I. 129/2018.
Si precisa inoltre che:
- se la prestazione riguarda ore di docenza, il compenso orario sarà 35 euro lordo dipendente (46,44 euro lordo Stato);
- se la prestazione riguarda ore funzionali di insegnamento, il compenso orario sarà di 17,50 euro lordo dipendente (23,22 euro lordo Stato);
- Se la prestazione riguarda formazione del personale, il compenso orario sarà di 44,84 euro lordo Stato;
- Per le attività di esperto nell’ambito dei PON FSE, il compenso orario è di 70 euro lordo Stato.
Incarichi a personale in quiescenza.
La Legge n. 124 del 7 agosto 2015 all’art.17, comma 3, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni (dunque istituzioni scolastiche comprese), di attribuire incarichi:
- Di studio
- di consulenza
- di direzione
- di vertice nella pubblica amministrazione o in società controllate
a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal fatto che siano stati lavoratori privati o pubblici dipendenti.
La Circolare n.6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il divieto riguarda solo gli incarichi e le attività espressamente previste dalla Legge, non si applicano dunque interpretazioni estensive al divieto.
Invece, gli incarichi gratuiti, che non prevedono alcun corrispettivo, dunque non gravanti sulla spesa pubblica, possono essere attribuiti dalle pubbliche amministrazioni senza i divieti sopra indicati.
Come espressamente indicato dalla circolare n.6/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, l’incarico deve avere una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.
Al soggetto incaricato, fermo restando il divieto di qualsiasi somma a titolo di compenso, è possibile riconoscere il rimborso delle spese documentate mediante valida attestazione (scontrino, ricevute e fatture).
È legittima l’attribuzione di incarichi retribuiti di docenza a personale in quiescenza, purché non si tratti di un incarichi “di facciata” che mirino a nascondere incarichi di consulenza o aventi ad oggetto mansioni di competenza del personale interno all’istituzione scolastica.
Quali ritenute operare?
Anzitutto si consiglia alle scuole di specificare nel contratto di lavoro da stipulare con l’esperto esterno che il compenso previsto sarà liquidato al lordo Stato, cioè considerando tutte le ritenute eventualmente previste dalla legge in base alla situazione fiscale e previdenziale del prestatore al momento del pagamento.
Riguardo le ritenute da operare, per le prestazioni occasionali si applica il regime della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% del compenso, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
La ritenuta va pagata dalle scuola, quale sostituto d’imposta, mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto.
Si tratta di ritenuta d’acconto perché in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del prestatore, nell’anno successivo, questi dovrà versare l’eventuale differenza di IRPEF come conguaglio ove l’aliquota IRPEF sia più elevata.
Gestione separata INPS.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, se supera il reddito dei 5.000 euro derivante dall’insieme di tutte le prestazioni occasionali svolte durante l’anno anche verso diversi committenti.
La finalità è quella di versare il contributo previdenziale di natura pensionistica, che andrà ad alimentare il conto assicurativo del prestatore d’opera.
In caso di superamento, il professionista ha l’obbligo di comunicare alla scuola, in qualsiasi momento del rapporto lavorativo, il superamento del limite dei 5.000 euro. Così ad esempio, se la scuola contrattualizza l’esperto a febbraio e procede al pagamento del compenso nel mese di giugno, prima di erogarlo si dovrà accertare se nel frattempo si sia superata la soglia.
Il versamento del contributo alla gestione separata.
Il pagamento del contributo alla gestione separata INPS va eseguito dalle scuola mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto.
Il codice del tributo, in conformità al dettato dell’Agenzia delle Entrate, è:
- C10 per i prestatori che abbiano una iscrizione ad altra forma pensionistica o siano titolari di pensione (ad es. se si tratta di dipendenti di altre scuole che abbiano già superato il limite dei 5.000 EURO);
- CXX per i prestatori che non abbiano altre coperture previdenziali.