Prestazioni indispensabili, contingente minimo e scrutini in caso di sciopero: in allegato un format di regolamento

Lo sciopero è la più particolare forma di “autotutela” degli interessi collettivi dei lavoratori subordinati: esso consiste, infatti, nel rifiuto da parte di questi ultimi di adempiere l’obbligazione lavorativa, al fine di obbligare la controparte a elargire migliori condizioni economiche o normative di lavoro. Questo comportamento, che in base il diritto comune dei contratti rappresenterebbe inosservanza contrattuale e darebbe luogo alla risoluzione del contratto e all’obbligo di pagare i danni (art. 1453 c.c.), nel diritto del lavoro può essere considerato come “diritto”. Anche i nostri istituti, in questi ultimi anni, hanno recepito la normativa vigente proponendo e realizzando un vero e proprio regolamento per definire le modalità di applicazione, nell’Istituto, dell’Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020. Accordo che, naturalmente, deve essere recepito da un apposito “Protocollo di Intesa”, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative.
I provvedimenti normativi
Il Regolamento deve essere elaborato con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
- Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/2021;
- Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021, avente a oggetto “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020”;
- Legge 12.06.1990 n. 146, avente a oggetto: “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”;
- CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, firmato il 19/04/18;
- Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020;
- Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;
- Protocollo di intesa, sottoscritto in data 11.02.2021, tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative, previsto art. 3, comma 2, del suddetto Accordo.
L’applicazione del regolamento
In base all’Accordo del 2 dicembre 2020, firmato tra ARAN e OO.SS. e il successivo Protocollo d’Intesa, il regolamento deve essere applicato a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell’Istituzione scolastica, escluso il Dirigente. Il protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
Prestazioni indispensabili e numero personale del contingente minimo
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, tenendo conto delle norme richiamate nelle premesse e delle caratteristiche di contesto dell’istituzione scolastica, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero e il numero minimo di personale da garantire, vengono, come sottolinea l’eccellente regolamento del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” di Galatina, diretto con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico professoressa Angela Venneri, così determinati da istituto ad istituto e riguardano le seguenti prestazioni:
- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, lettera d1) e art. 3, c. 1, lettera h – Accordo 2.12.2020)
- Attività, dirette e strumentali, ▪ riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali ▪ nonché degli esami di idoneità (art. 2, ▪ c. 2, lettera a1 e art. 3, c. 1, lettera a – Accordo 2.12.2020).
- Adempimenti necessari per assicurare la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse
Cosa avviene nel caso in cui lo sciopero è proclamato nel corso degli scrutini?
Prevede l’Accordo che “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”. Facendo riferimento a ciò e in considerazione della particolarità dei servizi resi nel settore scolastico, i periodi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica, se corrispondenti con le operazioni di scrutinio possono essere così disciplinate, come tra l’altro suggerisce il regolamento del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” di Galatina:
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei casi in cui il compimento delle operazioni valutative programmate sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione;
- gli scioperi proclamati e contemporanei con le giornate nelle quali è attesa l’effettuazione degli scrutini intermedi (fine bimestre, trimestre o quadrimestre) non devono in qualunque modo comportare un rinvio della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- negli altri casi, i già menzionati scioperi non devono in ogni modo comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla data di conclusione stabilita.
Criteri di individuazione del personale
I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi potrebbero essere i seguenti:
- Volontarietà;
- Ordine della graduatoria d’istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d’istituto;
- Rotazione del personale escludendo dall’individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.
Il regolamento allegato
In allegato il regolamento del Liceo Statale “Edoardo Amaldi” – Alzano Lombardo di Bergamo diretto dal dirigente scolastico professoressa Francesca Pergami esempio di rara competenza manageriale. Il regolamento integra perfettamente il ragionamento dell’articolo suffragato dal contributo del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” di Galatina.
Regolamento-procedure-sciopero