Prestare servizio avendo dichiarato alcuni servizi falsi, determina danno erariale?

Con atto di citazione la Procura regionale chiamava in giudizio una Collaboratrice scolastica, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero.A sostegno della domanda la Procura contabile, contestava alla convenuta di aver reso false attestazioni nell’ambito della sua partecipazione al bando triennale per il conferimento delle supplenze del personale A.T.A. di terza fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) di cui al D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, Nello specifico viene riferito che la sig.ra in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di tale provincia, avrebbe autocertificato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso di alcuni titoli di studio, anche l’esistenza di titoli di servizio poi risultati non veritieri.
La questione
L’oggetto del giudizio in commento consiste sostanzialmente nello stabilire se la convenuta possa essere ritenuta responsabile del danno patrimoniale che il Ministero dell’Istruzione avrebbe sofferto per via degli emolumenti e degli oneri erogati in relazione a rapporti lavorativi instaurati in virtù della autocertificazione da parte della medesima di falsi precedenti titoli di servizio. Il Collegio ritiene che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura contabile risulti infondata.Vediamo il perché.
Danno erariale e servizio prestato con servizio parzialmente non veritiero
Al riguardo, osserva la Corte, nell’ambito della verifica in concreto dei presupposti ed elementi della responsabilità amministrativa, occorre ritenersi indiscussa la sussistenza nella specie, sia del rapporto di servizio instaurato con la pubblica amministrazione a seguito della presentazione dell’istanza di partecipazione al bando per il conferimento delle supplenze del personale A.T.A., sia della condotta illecita dolosamente tenuta dalla convenuta nella vicenda, consistita nella falsa attestazione di titoli di servizio consapevolmente mirata a trarne il vantaggio di una migliore posizione nella graduatoria scolastica provinciale e da considerarsi pienamente provata in base agli atti del procedimento penale avviato nei suoi confronti per il delitto di “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”.
Come precisato dalla Guardia di Finanza a seguito di supplemento istruttorio, l’Istituto Comprensivo già all’atto dell’inserimento della domanda della convenuta nella graduatoria provinciale per collaboratore scolastico di terza fascia, aveva attribuito il solo punteggio corrispondente alla valutazione dei titoli di studio, mentre non aveva riconosciuto alcun punteggio ai titoli di servizio, avendo previamente accertato la falsità delle presunte esperienze lavorative dichiarate. Le attestazioni non veritiere presentate dalla convenuta, continua la Corte, non hanno quindi realmente inciso sulla posizione della medesima nella graduatoria di cui si discute, con la conseguenza che tutte le supplenze svolte dalla sig.ra sono state assegnate esclusivamente sulla base del punteggio effettivamente spettante relativo ai titoli di studio. Da ciò deriva ancora che tutti i contratti di lavoro con la medesima sono stati validamente stipulati e legittime sono le retribuzioni ad essa erogate per le prestazioni lavorative rese.
Diversa, conclude la Corte, sarebbe stata la definizione della controversia ove la parte convenuta avesse reso false dichiarazioni anche in ordine all’acquisizione del titolo di studio, atteso che la percezione sarebbe stata del tutto indebita in quanto priva del titolo di accesso per l’espletamento del servizio e, pertanto, di requisiti culturali minimi (cfr. questa Sezione n. 23 del 24 gennaio 2023).