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Presta la libera professione senza autorizzazione, deve restituire gli stipendi percepiti? Cosa hanno detto i giudici

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Nel caso in commento la Procura regionale presso la  Sezione Giurisdizionale esercitava l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di un docente chiedendone la condanna al risarcimento del danno, potenzialmente arrecato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora – Ministero dell’Istruzione e del Merito) in conseguenza dello svolgimento dell’attività libero professionale di ingegnere in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Si pronuncia la Corte dei Conti per la Toscana sentenza n. 279/2023.

La norma contestata

L’azione della Procura contabile veniva esercitata sulla base del disposto dei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. in materia di pubblico impiego), rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”.

Secondo il citato comma 7, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, e, ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi.

Secondo, invece, il citato comma 7 bis, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, afferma la Corte toscana, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti; l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

La vicenda

In particolare, l’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994 (pure concernente il regime delle “incompatibilità”) stabilisce, al comma 15, una espressa deroga al principio di esclusività delineato nei suoi precedenti commi: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”. Norma che ricordiamo riguarda il solo personale docente e non ATA.

Nel caso in questione l’ingegnere nel periodo contestato dalla Procura  emetteva diverse fatture ed i compensi percepiti, si legge nella sentenza, erano relativi agli incarichi nello svolgimento dell’attività libero-professionale di ingegnere iscritto all’albo, escludendone qualsiasi qualificazione alternativa in base al principio di prevalenza de “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche” (art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Esercizio di arti e professioni”). Dunque l’attività di ingegnere svolta senza alcuna autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza non è soggetta all’obbligo di riversamento dei compensi percepiti ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, in virtù della deroga stabilita dal precedente comma 6 che trova applicazione nei confronti della categoria del personale docente degli istituti scolastici.

Su tale punto la Corte dei Conti si allinea alla giurisprudenza di merito per cui anche la mancanza, nel caso di specie, della previa autorizzazione/nullaosta, è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare, restando esclusa – ai sensi dell’art. 53, comma 6, come sopra si è illustrato – l’applicazione dei commi da 7 a 13 alle “categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”, che esplicitamente prevede l’obbligo di riversamento dei compensi non autorizzati nel conto entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, con ciò escludendo tale “danno” da mancato riversamento per le ipotesi eccentriche rispetto ai citati commi da 7 a 13 dell’art. 53” (Sez. Piemonte sent. 76/2023; negli stessi termini Sez. Toscana sent. n. 214/2021 e Sez. Bolzano sent. n. 55/2018).

Come affermato dalla medesima giurisprudenza, resta comunque ferma la responsabilità disciplinare in relazione alla mancata richiesta dell’autorizzazione in conformità alle procedure stabilite dell’Amministrazione di appartenenza. Conseguentemente a ciò la domanda proposta dalla Procura regionale è stata respinta per l’assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa.

Ma non tutte le attività richiedono l’autorizzazione

Ricordiamo che non tutte le attività richiedono autorizzazioni, per alcune è più che idonea la sola comunicazione. Come avviene per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc, conformemente al comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, (per i quali è prescritta l’autorizzazione) sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; C) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”. Pertanto le collaborazioni con riviste tanto telematiche quanto tradizionali,tutto ciò che può rientrare nell’ambito del diritto dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, partecipazione a convegni e seminari e così via discorrendo, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del Dirigente, in base alla normativa vigente, ma è più che idonea la sola comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

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