Preside incaricato, ha diritto alla stessa retribuzione di un Dirigente scolastico? Ecco cosa hanno detto i giudici

E’ infondata la pretesa del preside “incaricato” annualmente di applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell’area della dirigenza, facendo riferimento a fonti sia normative che contrattuali. Lo ha evidenziato la Sezione Lavoro della Cassazione nella Sentenza n. 26506 del 14 settembre 2023.
Gli incarichi annuale da preside
Un docente della scuola pubblica aveva ricevuto, dal 2004 al 2012, ripetuti incarichi annuali come preside e aveva quindi agito rivendicando le differenze retributive rispetto ai corrispondenti dirigenti di ruolo, oltre alla “quota variabile” prevista per i presidi “incaricati”.
Sì alla quota variabile, no alle altre differenze retributive
La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto della domanda di differenze retributive rispetto ai dirigenti di ruolo pronunciata dal Tribunale, mentre aveva confermato l’accoglimento della domanda di corresponsione della quota “variabile” prevista per i presidi incaricati. Il docente ha proposto ricorso per cassazione per ottenere le altre differenze retributive, tuttavia rigettato.
La qualifica era meramente di “incaricato”
La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che la posizione del ricorrente fosse quelle di docente “incaricato” della dirigenza, secondo la disciplina mantenuta in attesa della definizione dei concorsi per gli ingressi in ruolo e che, prevedendo comunque la contrattazione collettiva un trattamento aggiuntivo, il regime fosse speciale e non comportasse l’applicazione dell’art. 52 (che tratta la “Disciplina delle mansioni”), c. 5 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né si ponessero dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della diversa qualificazione che deriva dall’acquisizione del posto sulla base del superamento concorso e quella propria di un “incaricato”, richiamando in proposito anche pronunciamenti della Corte Costituzionale.
Non si applica il c. 5 della disciplina delle mansioni del pubblico impiego
Più in dettaglio, il c. 5 statuisce che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (dove si precisa che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore), è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
La Cassazione conferma un precedente del 2022
Quanto espresso dalla Corte territoriale coincide con quanto successivamente ritenuto dalla Cassazione (n. 11009/2022) e che nell’occasione è stato ribadito pienamente: in quel frangente si disse in particolare che l’attribuzione ai capì di istituto ed ai direttori didattici della qualifica dirigenziale risale alla legge n. 59/1997 che, all’art. 21, c.16, l’aveva correlata “all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”, rinviando ad un successivo decreto legislativo, integrativo della disciplina dettata dal d.lgs. n. 29/1993, l’individuazione dei contenuti e delle specificità del ruolo dirigenziale e stabilendo, proprio in ragione di detta specificità, che il rapporto di lavoro disciplinato dalla contrattazione collettiva sarebbe stato comparto scuola, articolata in autonome aree. Per la Cassazione si tratta di un complesso di disposizioni normative connotate da specialità rispetto alla disciplina generale del conferimento di mansioni superiori dettate dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e finalizzate a garantire la posizione acquisita da titolari di incarichi annuali, in favore dei quali è stata prevista, oltre alla possibilità di accedere al corso – concorso riservato, anche la conferma nell’incarico, secondo le modalità e i criteri stabiliti da un’ordinanza ministeriale nonché da direttive appositamente emanate dal MIUR, in modo da consentire medio tempore la conservazione della funzione a coloro che, risultati più meritevoli all’esito delle procedure concorsuali riservate, sarebbero definitivamente transitati nella dirigenza.
L’effetto della conferma reiterata
La “conferma degli incarichi già conferiti” per la Cassazione deve essere letta in correlazione con la previsione di un canale di accesso privilegiato alla dirigenza, ma il che esclude l’operatività della disciplina generale dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Non si applica il trattamento riservato ai DG
Dalla complessa ricostruzione del quadro normativo e contrattuale la Cassazione ne ha fatto discendere l’infondatezza degli argomenti a fondamento della pretesa di applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell’area della dirigenza, atteso che, da un lato, a fronte di una normativa speciale che consentiva la conferma, non si può fare riferimento, quanto alla legittimità del conferimento dell’incarico, alle ipotesi previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, e, dall’altro, ostativa all’accoglimento della pretesa è la disciplina dettata dai CCNL citati, ai quali il legislatore, in tutte le versioni dell’art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell’assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita.