Lucchetto per chiudere una porta causa caduta studente, Preside condannata ad un anno di carcere. Scarica sentenza [PDF]

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Aggiorniamo articolo inserendo il testo della sentenza. Dirigente condannata ad un anno di carcere, condanna sospesa, per la caduta di uno studente precipitato a seguito dell’apertura di un lucchetto che teneva chiusa la porta di un solaio con fragili lucernai.

Il preside di una scuola è responsabile della sicurezza degli allievi – la cui incolumità non può essere garantita da “misure artigianali” come i lucchetti – come se si trattasse di suoi dipendenti, e le scuole vanno considerate come luoghi di lavoro, non importa se il preside non è il proprietario e non ha poteri di spesa per tamponare i rischi. Il dirigente deve attivarsi innanzitutto con un piano antirischio che non sottovaluti alcun dettaglio, nemmeno le magagne che risalgono alla notte dei tempi, e poi deve sollecitare l’intervento delle Province senza ricorrere a soluzioni ‘fai da te’.

Questo quanto scritto dall’ANSA in un lancio di agenzia riportando le parole della Cassazione i cui giudici hanno condannato a un mese di carcere, pena sospesa, per lesioni colpose gravi una preside e il responsabile del piano di sicurezza di un Liceo nel napoletano, per la caduta di uno studente precipitato a seguito dell’apertura di un lucchetto che teneva chiusa la porta di un solaio con fragili lucernai.

Lo studente ha subito svariati interventi alla testa, ed è stato in coma.

I giudici hanno ritenuto l’utilizzo dei lucchetti una soluzione “artigianale”, e pertanto assolutamente non adeguata perché, come riporta l’ANSA, “accidentalmente, anche solo per rinfrescare l’aria come avvenuto in questo caso che risale al sette luglio 2011, il lucchetto può essere rimosso“.

Secondo i giudici, inoltre, i cartelli di allerta non hanno rappresentato una attenuante “dato che il ragazzo precipitò dopo essere inciampato nella battuta a terra della porta privata del lucchetto dalla bidella.

La collaboratrice non è stata ritenuta colpevole, perché “non aveva ricevuto formazione sui rischi“.

Le situazioni che presentano fattori di insicurezza vanno risolte senza ‘mezze misure’“, i giudici hanno sottolineato la necessità in casi come questo di rivolgersi agli enti per risolvere le problematiche.

Correttamente, sottolinea la Cassazione, è stata condannata per “il mancato inquadramento ‘ab origine’ del rischio rappresentato dalla presenza di aperture coperte da fragili cupolini di plexiglass e sia per la insufficiente gestione successiva del rischio“.

Infine, per i giudici non ha rappresentato attenuante neppure il fatto che lo studente in questione fosse a scuola per assistere all’esame orale di un suo amico, avendo già sostenuto la sua prova giorni prima

Una causa civile stabilirà l’entità del risarcimento che i due responsabili dovranno versare alla vittima, oltre ai 15mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva.

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