Prescrizione del diritto di ricostruzione carriera docenti e ATA

Focus dedicato a chiarimenti utili in merito alla maturazione della prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera del personale scolastico, alla luce della normativa attualmente vigente, della circolare n. 28 del Ministero dell’Economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti.
Il presente contributo sarà di supporto alle valutazioni dei dirigenti scolastici e degli uffici di segreteria scolastici.
Il principio generale.
Sia la Corte di Cassazione che la Corte dei conti hanno sancito la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.
Ed infatti, l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli ad esempio all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione e agli scatti di anzianità.
L’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità.
Come sancito dalla Corte di Cassazione, il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione.
In definitiva, il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
La prescrizione quinquennale.
Fermo restando quanto sopra esposto, rimane efficace l’altro termine prescrizione quinquennale: in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione permane.
Per meglio specificare, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.
Rimane pacifica dunque la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.
Il procedimento.
Il procedimento che avvia la ricostruzione di carriera prende origine da una necessaria istanza del dipendente, cui va allegata tutta la documentazione richiesta (contratto vistato, provvedimento di superamento del periodo di prova, autocertificazione sui servizi svolti cioè la c.d. dichiarazione dei servizi, etc).
Il provvedimento è elaborato e dunque adottato dal dirigente scolastico, datore di lavoro e legale rappresentante dell’ente, e trasmesso all’organo di controllo.
L’atto è infatti sottoposto al visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 delle Ragionerie territoriali dello Stato, che dovranno operare entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto. Dopo l’apposizione del visto l’atto diverrà efficace.
Da ultimo, la segreteria inserirà gli estremi del provvedimento di ricostruzione di carriera sul SIDI e conserverà l’atto nel fascicolo personale del dipendente.