Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo (e supplenti) è giovedì 1° settembre 2022. I casi di differimento. Nota USR Piemonte

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Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo dall’anno scolastico 2022/23 e docenti supplenti con nomina al 31 agosto o 30 giugno, se hanno già ricevuto l’incarico: la presa di servizio dovrà essere effettuata il 1° settembre 2022, presso la sede assegnata in fase di nomina (sede centrale). Nota di chiarimenti USR Piemonte.

Formalmente la presa di servizio va effettuata il 1° settembre, quest’anno un giovedì. Nei giorni precedenti comunque il docente può contattare la scuola per comunicare eventuali particolarità, per conoscere la sede di servizio se già predisposta, per un eventuale colloquio con il Dirigente Scolastico.

N.B. Per i docenti con supplenza la data di presa di servizio è anch’essa il 1° settembre se è già stata effettuata la nomina, altrimenti la data massima entro cui prendere servizio sarà indicata nel provvedimento di individuazione.

Il 1° settembre il docente deve essere libero da altre attività lavorative

Alla presa di servizio non devono sussistere pertanto situazioni ostative alla sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti
rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Alla luce di tale precisazione – scrive l’USR Piemonte – non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego. Nota USR Piemonte

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Docenti neoassunti 2022 o con nomina supplenza, PRESA DI SERVIZIO: non si può differire per svolgere altro lavoro. Incompatibilità

Il differimento della presa di servizio

Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc…).

La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Al riguardo si rammenta che gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF e che, in assenza di motivazioni legittimanti il differimento, da tali controlli potrebbero emergere profili di non regolarità amministrativo-contabile. Nota USR Piemonte

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Supplenze GaE e GPS 2022, data presa di servizio. I motivi per cui si può rimandare [AGGIORNATO]

Se non si prende servizio

Ove al 1° settembre 2022 ricorresse l’ipotesi della mancata presa di servizio da parte dei docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina. Nota USR Piemonte

Aspettativa per svolgere altro lavoro

Può essere richiesta, e attribuita, solo dopo la costituzione del rapporto di lavoro.

L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.
Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio dipendente.

Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione. Nota USR Piemonte

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