Presa di servizio docenti e ATA: per quanto tempo può essere differita, mai per l’intero anno scolastico [NOTA USR CAMPANIA]

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Oggi 2 settembre è ancora un giorno in cui migliaia di personale docente e ATA assume servizio, o perché le nomine – comprese le assegnazioni provvisorie – sono state conferite in ritardo o perchè il personale obbligato alla presa di servizio ha richiesto un differimento per giustificati motivi. Si pensi ad es. ai docenti che devono spostarsi di regione e hanno conosciuto l’esito della nomina a ridosso della presa di servizio.

E’ possibile differire la presa di servizio? Per quali motivi? La risposta è fornita nell’annuale circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, dove leggiamo quanto segue:

E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Il differimento della presa di servizio, dunque, è possibile, ricorrendone i previsti motivi, quali ad esempio:

  • maternità
  • interdizione per gravi complicanze della gestazione
  • malattia
  • infortunio

Esempio 1: docente deve prendere servizio il primo settembre, ma si trova in malattia sino all’8 settembre; comunica l’assenza a scuola e produce il relativo certificato medico ovvero il numero di protocollo del medesimo (che permette di scaricare il predetto certificato dal sito dell’INPS, cui è inviato dal medico curante); prenderà servizio il 9 settembre.

Esempio 2: docente in maternità (ossia congedo obbligatorio/interdizione); non deve prendere servizio, sebbene il contratto vada firmato [in tal caso, il contratto potrebbe essere inviato alla docente tramite email ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno (se l’assenza si protrae nel tempo – ad esempio nel caso di una docente che deve ancora partorire – il dirigente sostituirà l’insegnante, ricorrendo a supplenti convocati dalle graduatorie di istituto)]; prenderà servizio al termine del predetto congedo.

N.B. La circolare indica questi motivi a titolo esemplificativo. Questo vuol dire che non sono esaustivi, ossia potrebbero esserci motivi non elencati per i quali sia possibile differire la presa di servizio.

Naturalmente dovrà trattarsi di un “giustificato motivo”, giudizio che spetta al Dirigente Scolastico.

Alcuni docenti ci chiedono se la partecipazione al concorso ordinario /straordinario bis calendarizzata per 1 – 2 settembre in altra regione/provincia possa essere considerato un motivo giustificato. Anche in questo caso bisognerà avvertire per tempo il Dirigente Scolastico della scuola assegnata e verificare insieme se si ricorre nelle condizioni di poter differire la presa di servizio.

Decorrenza giuridica ed economica

L’aspirante, che differisce la presa di servizio come sopra indicato, non percepirà la retribuzione sino a quando non prenderà servizio.

Il contratto, infatti, avrà decorrenza giuridica dal primo settembre (se restiamo nell’esempio sopra riportato) o comunque dalla data della nomina e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio.

Quanto detto discende dal testo unico sul pubblico impiego, ossia il DPR n. 3/1957, il cui articolo 9 così dispone:

La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Il differimento non è possibile per l’intero anno scolastico

In merito interviene una nota dell’USR Campania, che chiarisce

  • il differimento della presa di servizio è possibile per giustificati motivi

Tra questi possono esservi

  • necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie, preavviso da documentare da parte dell’interessato con l’indicazione dello specifico articolo del precedente contratto di lavoro contestualmente alla trasmissione della copia della lettera di dimissioni.
  • dismissioni attività imprenditoriali o commerciali, ENTRO UN RAGIONEVOLE TEMPO SECONDA LA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il provvedimento di differimento dell’assunzione in servizio deve essere motivato e, ad eccezione di casi particolari, non può avere genericamente durata pari all’anno scolastico; tale circostanza ha determinato rilievi da parte degli organi di controllo con invio degli atti alla competente procura della Corte dei Conti.

Il nominato in ruolo, già dipendente di altra pubblica amministrazione, dovrà assumere immediato servizio presso l’istituzione scolastica, eventualmente chiedendo alla precedente amministrazione l’aspettativa non retribuita con il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al superamento del periodo di prova presso l’amministrazione scolastica.

Come noto, nell’ambito del pubblico impiego e, quindi, anche nel settore della scuola, vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico; ne deriva che, per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, occorre presentarsi in una condizione di non occupato ed un eventuale rapporto di lavoro in essere debba cessare con ogni immediatezza, nei limiti della contrattazione di settore.

Il C.C.N.L. comparto istruzione consente di effettuare una diversa esperienza lavorativa, per un anno scolastico, sospendendo, di fatto, l’incompatibilità durante il
periodo di aspettativa.

E’evidente che ciò sia possibile solo una volta e SOLO DOPO AVER INSTAURATO il rapporto di lavoro nella scuola.

IN ALTRE PAROLE, LA NORMA CONTRATTUALE CONSENTE DI EFFETTUARE UNA DIVERSA ESPERIENZA LAVORATIVA, “MA NON DI POTERNE MANTENERE UNA GIA’ IN ATTO”

Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa.

Tale diritto all’aspettativa si matura SOLO CON LA SOTTOSCRIZIONE SENZA CAUSE OSTATIVE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.

La nota dell’USR Campania

Di differimento della presa di servizio abbiamo parlato anche durante il Question time con  la sindacalista Anief Chiara Cozzetto, che ha risposto alle domande degli utenti in merito alla possibilità di differimento: 24 ore o più?

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