Presa di servizio 1° settembre 2023 docenti e ATA neoassunti. Si può rimandare, si può avere un altro lavoro, si può congelare il ruolo? AGGIORNATO con sentenze Cassazione

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Si avvicina il giorno della presa di servizio per l’anno scolastico 2023/24, fissata per venerdì 1° settembre, giorno di apertura del nuovo anno scolastico. Ma i dubbi sono sempre tanti ed è giusto avere una guida completa in merito su questo adempimento molto importante.

A mettere in fila normativa e giurisprudenza ci pensa l’Ufficio Scolastico del Piemonte con la guida Presa di servizio personale docente e personale ATA neo immesso in ruolo 1° settembre 2023

“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” e dell’art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che “Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”

Incompatibilità

Quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da rapporti di lavoro in essere, di natura pubblica o privata, fattispecie questa, che, tra l’altro, viene richiesta al docente di attestare con una specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da sottoscrivere al momento della presa di servizio.

Lo status di pubblico dipendente, da cui discende il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.), sorge proprio nel momento della sottoscrizione del contratto di assunzione.

Differimento della presa di servizio

Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc…). La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico.

L’aspettativa per motivi di lavoro

Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere solo successivamente al perfezionamento del rapporto di lavoro instaurato con il personale docente/ATA.

Se non si assume servizio

L’ipotesi della mancata presa di servizio da parte del docente o personale ATA neo immesso in ruolo o supplente.

Per quanto sopra evidenziato, dunque, ove al 1° settembre 2023 ricorresse l’ipotesi della mancata presa di servizio da parte di personale ATA (ruolo o supplenze) e di docenti neo assunti o docenti nominati per incarichi di supplenza, in assenza di concessione del differimento, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il personale docente o ATA alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.

Si può congelare il ruolo?

Nella sentenza n. 23885/2022 del 1° agosto 2022 della CORTE DI CASSAZIONE viene trattato il ricorso di un docente che nel 2018 era stato convocato per l’immissione in ruolo e aveva chiesto di essere autorizzato a non accettarla, con conservazione del posto nella graduatoria di merito. Il Ministero dell’Istruzione aveva rifiutato il proprio consenso e il ricorrente ha fondato la presentazione del ricorso sul presupposto che la titolarità di un assegno di ricerca presso un’Università costituisca valida giustificazione affinché all’amministrazione scolastica non cancelli il suo nominativo dalla relativa graduatoria. Ecco cosa ha detto la Cassazione

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