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Preposto alla sicurezza, qual è il ruolo del DSGA? Con modello di nomina

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La figura del preposto nelle scuole è di fondamentale importanza, dovendo esso, insieme al Dirigente scolastico, assicurare la sicurezza all’interno dell’edificio.
La materia è stata recentemente innovata dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021. Vediamone, quindi, i tratti salienti, partendo dal dato normativo, analizzando altresì la posizione della giurisprudenza.
Alla fine, rendiamo disponibile un modello di nomina del preposto editabile.

Chi è il preposto e che funzioni ha? Il dettato normativo.

Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, all’art. 2, lett. e), afferma che è preposto la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Non ci sono dubbi, pertanto, che il Direttore S.G.A. ricopra questo importante ruolo, dato che lo stesso, come previsto dal CCNL, “sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.

Come detto poco sopra, la materia è stata novellata dalla L. n. 215/21, la quale ha modificato gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia gli articoli che definiscono le funzioni del preposto. In particolare:

  1. Viene stabilito l’obbligo formale e sostanziale per il datore di lavoro, ossia il D.S., di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  2. Viene fortemente modificata la lett. a) dell’art. 19, prevedendosi che il preposto non dovrà solo limitarsi ad informare il superiore gerarchico in caso di inosservanza di normativa inerente la sicurezza, ma dovrà “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  3. Viene inserita la lett. f-bis) in base alla quale “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  4. Nel caso si tratti di un appalto o di un subappalto, “i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

La giurisprudenza sulla mancanza di un’apposita delega

Sul tema la Cassazione (Sezione IV, n. 1502/2010) ha affermato che “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità

Pertanto, la giurisprudenza – prima della modifica come sopra riportata, che prevede ora una formale individuazione del preposto – non richiedeva una delega scritta da parte del Dirigente scolastico, e neanche una nomina, poiché chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza, a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (vedi Cass. Pen. Sez IV, 20/01/98 e 19/02/98).

Le diverse figure di preposto a scuola: il Direttore S.G.A.

Nella scuola sono presenti diverse tipologie di preposto. Nella scuola primaria sono, generalmente, considerati preposti:

  • il Direttore S.G.A.;
  • il Coordinatore;

Nella scuola secondaria, oltre alle figure sopra individuate, si aggiungono:

  • il Responsabile di laboratorio/reparto;
  • il Responsabile di plesso;
  • gli Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico scientifiche durante l’utilizzo di laboratori;
  • il Capo Ufficio Tecnico.

Quanto al Direttore S.G.A., esso dovrà sovrintendere il lavoro del personale ATA, assicurandosi che lo stesso venga svolto secondo le procedure di sicurezza dettate dal RSPP; per far ciò, il DSGA dovrà istruire i dipendenti circa l’uso di apparecchiature d’ufficio complesse, promuovendo nel personale ATA comportamenti di autotutela della salute, nonché, la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per sviluppare queste competenza lo stesso Direttore S.G.A. sarà tenuto ad una formazione specifica in presenza con cadenza biennale. In particolare, la L. n. 215/21 ha modificato l’art. 37, comma 5, del TUSL, statuendo che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

MODELLO – Designazione PREPOSTO DSGA

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