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Prepensionamento cinque anni prima, quando è possibile?

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Prepensionamento cinque anni prima con RITA e Ape Volontario, come fare domanda e quali sono i requisiti richiesti, considerando anche le agevolazioni invalidi.

Buongiorno! Sono un docente di scuola pubblica superiore e da alcuni anni ho avuto riconoscimento di una invalidità civile del 70% ma nonostante aggravamenti e recidive anche nello svolgimento delle mie mansioni di docente, non posso usufruire di ape sociale. Ho 63 anni il prossimo dicembre 2018 ma ho solo 33 anni di servizio, pertanto ho trovato di possedere i requisiti per accedere alla formula  R.i.t.a. (ovvero almeno 5 anni di un fondo pensione previdenza, 20 anni di servizio contributivo e di essere nei cinque anni precedenti la quiescenza. Pertanto vorrei sapere se è l’unica possibilità per cessare il servizio e accedere ad una formula di pensione anticipata e quali sono eventualmente le procedure per fare questa richiesta.  Ringraziandovi anticipatamente, cordiali saluti.

 

Analizzeremo la pensione RITA in tutti i suoi aspetti, calcolo e convenienza, ed esamieremo i requisiti richiesti per l’Ape volontario, come alternativa alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Pensione RITA e invalidità

La pensione RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), per i lavoratori con invalidità ha un doppio bivio. Il soggetto colpito da invalidità permanente che cessi il rapporto di lavoro e che si trovi a disatanza di 5 anni dalla pensione di vecchiaia potrà chiedere alternativamente il riscatto dei contributi versati al fondo o la Rita, a patto che abbia partaecipato al fondo per almeno 5 anni e se ha anche 20 anni di contributi Inps.

Rendita RITA con anticipo di 5 e 10 anni

La RITA consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, della durata
massima con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Requisiti RITA

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;

c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);
oppure, in alternativa:

a) Cessazione dell’attività lavorativa;

b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS .

Requisito contributivo

Per la documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

In alcuni casi, ai sensi del DPR 445/2000, è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva.

Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata (RITA), consiste “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”.

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni.

RITA: Calcolo e convenienza

L’importo della RITA (Parziale e Totale) è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

  • alla data dell’ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi;
  • il piano di erogazione verrà ricalcolato all’inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale. Se l’erogazione si esaurisce nell’arco di un unico anno solare, il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati verrà effettuato  sull’ultima rata;
  • alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari; le singole rate lorde da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tener conto dell’incremento (o dell’eventuale diminuzione) del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Individuato l’ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso verrà frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione la maturazione dei requisiti pensionistici.

Una volta determinato l’importo della rata, le somme da erogare sono imputate ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Regime fiscale

La parte imponibile della RITA, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Domanda

Per fare domanda della RITA, si dovrà rivolgere al fondo di appartenenza, scaricare il modulo e allegare tutti i documenti richiesti.

Ape volontario una valida alternativa

Possono fare richiesta di tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo, certificato dall’INPS, non inferiore a un certo limite.
Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Ricordiamo che l’APE volontario (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica) può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

La domanda va presentata presso un patronato o direttamente online con le password dispositive INPS.

L’Ape Volontario sarà valida fino al 31 dicembre 2019.

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