Assegnazioni provvisorie, docente ha due precedenze: può farne valutare solo una, quella più “vantaggiosa”

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Non è possibile inserire più precedenze nella domanda di assegnazione provvisoria. Il docente dovrà optare per quella per lui più “vantaggiosa”

Un lettore ci scrive:

Sono alle prese con la compilazione della domanda di assegnazione provvisoria. Il sistema POLIS Istanze on line, consente di indicare una sola precedenza: mi ritrovo nella condizione di genitore con figlio minore di anni 12, e figlio indicato scelto come referente unico per l’assistenza dal genitore con L 104 art. 3 comma 3, residente a 25 Km dal mio paese. Nella domanda quale precedenza è più opportuno e conveniente indicare? L’indicazione della precedenza cambia l’ordine di scelta dei comuni, giusto? Nel caso di assistenza al genitore, dovrei indicare come prima scelta il suo comune di residenza o il comune viciniore e nel caso di ricongiungimento al figlio minore di anni 12 il suo comune di residenza. Giusto?

Le considerazioni fatte dal nostro lettore sono corrette.

Non è possibile usufruire di più precedenze nell’assegnazione provvisoria e il docente che possiede i requisiti per più di una precedenza, tra quelle indicate nell’art.8 del CCNI, dovrà dichiararne soltanto una a sua scelta

Quali precedenze si possono valutare

Le precedenze valutabili nella domanda di assegnazione provvisoria sono quelle indicate nell’art.8 del CCNI sulla mobilità annuale, dove sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo l’ordine di priorità con il quale risultano nella sequenza operativa riportata nell’allegato 1 del contratto e, conseguentemente, saranno valutate nei movimenti annuali.

Il nostro lettore ha i requisiti per usufruire di due precedenze indicate nell’art.8 comma 1 punto IV-Assistenza .

Una precedenza è legata all’assistenza al genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, contraddistinta dalla lettera i):

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive

L’altra precedenza è valida soltanto per l’assegnazione provvisoria interprovinciale, riguarda il figlio di età inferiore ai 12 anni, ed è contraddistinta dalla lettera m):

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

Conclusioni

Il nostro lettore dovrà, quindi, valutare quale delle due precedenze sia per lui più conveniente in relazione al comune di ricongiungimento o alle scuole in esso ubicate,  che dovrà chiedere come prime preferenze, comuni che risultano diversi nei due casi di ricongiungimento al figlio oppure al genitore disabile.

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