Precari storici docenti e ATA, indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Ok dalla Camera al Dl Salva Infrazioni

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Via libera da parte della Camera dei Deputati al decreto legge Salva Infrazioni che introduce, tra le altre misure, anche novità per i docenti e ATA precari.

Il governo prevede un indennizzo da 4 a 24 mesi dell’ultima retribuzione, in base alla gravità dell’abuso e alla durata complessiva dei contratti, per i lavoratori della Pubblica Amministrazione che hanno subito l’abuso dei contratti a termine. La misura si rivolge anche ai docenti e agli altri lavoratori della scuola.

L’indennizzo sarà stabilito da un giudice e potrà variare da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il giudice terrà conto della gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Resta ferma la possibilità da parte del lavoratore di dimostrare ulteriori danni subiti.

La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l’Italia nel luglio 2019, sostenendo che la normativa italiana non preveniva né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi ultimi ci sono insegnanti e personale ausiliario-tecnico-amministrativo.

Attualmente la legislazione del nostro Paese non offre una protezione adeguata né prevede sanzioni efficaci contro l’abuso della pratica di stipulare una serie di contratti a tempo determinato per varie categorie di lavoratori nel settore pubblico. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell’Unione.

L’articolo 12 del decreto Salva Infrazioni modifica la previsione di cui all’art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e contiene, al suo interno, una disposizione specifica per coloro che si trovano in una condizione di precarietà prolungata nell’ambito della Pubblica amministrazione.

Art. 12.

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231

1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

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