Precari storici docenti e ATA, in arrivo un indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Decreto Salva Infrazioni in Gazzetta Ufficiale. SCARICA testo

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 del 16 settembre 2024 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Si tratta di un provvedimento, varato dal governo lo scorso 4 settembre in Consiglio dei Ministri, che prevede anche una misura che riguarda da vicino il personale scolastico.

Come avevamo scritto, il governo prevede un indennizzo da 4 a 24 mesi per i lavoratori della Pubblica Amministrazione che hanno subito l’abuso dei contratti a termine. La misura si rivolge anche ai docenti e agli altri lavoratori della scuola pubblica.

L’indennizzo sarà stabilito da un giudice e potrà variare da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il giudice terrà conto della gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l’Italia nel luglio 2019, sostenendo che la normativa italiana non preveniva né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi ultimi ci sono gli insegnanti e ATA.

DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

Art. 12.

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231

1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

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