Precari: servizio svolto senza il titolo, non può essere legittimata per l’assunzione. Sentenza

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L’Ordinanza in commento della Cassazione civile del 23/3/2022 n° 9507 affronta una questione particolare, quale l’esclusione da un corso speciale di abilitazione all’insegnamento dopo che si era appurato che alcuni servizi prestati in precedenza erano stati svolti privi del titolo di studio prescritto. La Cassazione ragiona sulla questione della legittimità per uscire dal precariato purché siano rispettati determinati canoni.

30Il fatto
La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione proposta dal Ministero respingendo la domanda del docente intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione dal corso speciale riservato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria per la classe di concorso di riferimento ed il conseguente risarcimento del danno;il predetto era stato escluso dalla graduatoria degli ammessi per aver prestato il servizio di supplenza senza il prescritto possesso del titolo di studio come previsto dalla normativa vigente.

I corsi di specializzazione servono per il conseguimento dell’idoneità per inserimento in graduatoria
Afferma la Cassazione che il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella L. 4 giugno 2004, n. 143, all’art. 2, ha previsto l’istituzione di corsi speciali di durata annuale da parte delle Università e delle altre istituzioni equipollenti, per l’anno accademico 2004/2005 e comunque non oltre la data di entrata in vigore del D.Lgs. attuativo della L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 5, corsi riservati alle varie tipologie di insegnanti privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento enumerate nello stesso art. 2; si tratta di corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno o per il conseguimento dell’abilitazione la cui ratio è quella di consentire l’ottenimento del titolo o idoneità predette in vista del conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui allo stesso D.L., art. 1, comma 1, e quindi della fuoriuscita dal precariato.

Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti di ammissione alle procedure abilitanti
Rilevano i giudici che rientra, poi, nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire i requisiti di ammissione alla procedura abilitante prevista dalla L. n. 124 del 1999, art. 2, comma 4, al fine di limitare l’accesso a ruoli del personale dello Stato in deroga al principio generale di cui all’art. 97 Cost., comma 3 (accesso mediante concorso); la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione dei corsi speciali previsti dal citato L. n. 143 del 2004, art. 2, si è avuta con il D.M. 18 novembre 2005, n. 85; quest’ultimo, all’art. 1, ha istituito corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati ad elencate categorie di docenti, che abbiano prestato, “dal 1^ settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso”; tale disposizione non può essere letta, per la Cassazione, se non in modo coerente con la previsione della L. n. 143 del 2004, cui la medesima ha dato attuazione e, dunque, stante anche il coordinamento sistematico di cui si detto, nel senso che il possesso del titolo di studio deve sussistere per legittimare i 360 giorni di servizio valevoli ai fini dell’inserimento al corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento.

Non si può legittimare lo svolgimento in fatto di una supplenza resa senza titolo ai fini delle assunzioni
Concludendo che d’altra parte, se il legislatore avesse inteso valorizzare solo lo svolgimento dell’attività lavorativa su una determinata classe di concorso non avrebbe fatto alcun riferimento al titolo: invece, nel richiamato L. n. 143 del 2004, art. 2, comma 5, (istitutiva dei corsi abilitanti) ha espressamente previsto che, ai fini dell’ammissione al corso, il servizio di insegnamento è valido “solo se” prestato con il possesso del prescritto titolo di studio; la tesi del ricorrente (che poggia su una interpretazione della norma costituzionalmente orientata intesa a favorire, attraverso il conseguimento del titolo abilitante di cui al corso, l’uscita dal precariato) non tiene conto del fatto che così si legittimerebbe lo svolgimento “in fatto” di un servizio di insegnamento reso (illegittimamente) in mancanza del necessario titolo, cosa che andrebbe a discapito di altri soggetti che aspirano ad uscire dal precariato a fronte di un sevizio (legittimamente) reso.

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