Precari, nel periodo dall’8 al 30 giugno i docenti sono in ferie? Hanno diritto ad una indennità sostitutiva? Cosa dice la Cassazione

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La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16715/2024, torna a occuparsi del diritto del personale scolastico precario di fruizione delle ferie e di eventuale monetizzazione in casi particolari.

Le sentenze della Cassazione del 2020 e del 2022 avevano, infatti, già individuato la corretta applicazione, in linea con la normativa italiana ed europea e con i CCNL di riferimento, del rapporto tra la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche e l’obbligo di informazione, in capo al datore di lavoro, delle eventuali conseguenze in caso di mancata fruizione delle stesse.

In particolare, la Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, indica il seguente principio di diritto applicabile al caso di specie:

“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva […] non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.

L’insegnante precario è in servizio?

Un aspetto fondamentale, dunque, è che le ferie devono essere richieste esplicitamente. La richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore e autorizzata dal dirigente scolastico: non è, dunque, possibile essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente.

Pertanto, la sottrazione d’ufficio dei giorni di ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche è da ritenersi illegittima. Infatti, la stessa Cassazione, in diverse sentenze, ha chiarito che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento: è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all’insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini.

“Alcune di queste attività – spiega l’avvocato Walter Miceli, intervenuto durante il Question Time organizzato dalla nostra redazione – come ad esempio l’auto-formazione o la preparazione degli scrutini, non richiedono la presenza fisica del docente a scuola e, purtuttavia, rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento e, dunque, i docenti sono da considerare a disposizione del datore di lavoro, non sono automaticamente in ferie a meno che non lo richiedano esplicitamente. Ad esempio, i docenti precari con contratti al 30 giugno possono essere chiamati dal Dirigente scolastico per un Collegio docenti straordinario oppure per sostituire membri delle commissioni d’esame che si dovessero assentare”.

L’Avvocato Miceli ci spiega quali sono i passaggi utili per arrivare a percepire l’indennità sostitutiva.

L’ordinanza della Cassazione n. 16175/2024

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