Precari discriminati a fine mese, Anief: a Rovigo il giudice del Lavoro risarcisce un docente con stipendio senza Rpd. I supplenti hanno “oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo”

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I docenti precari non sono figli di un dio minore: anche per poche settimane di lavoro hanno diritto allo stesso stipendio dei colleghi di ruolo, compresa la Retribuzione professionale docente – indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 – che invece continua ad essere sistematicamente cancellata dalle buste paga dei supplenti in servizio per brevi periodi.

A ribadirlo è stato il giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo, che ha in questo modo accolto il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante precario che aveva insegnato dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno dello stesso anno. Pur “assumendo oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo”, il docente è stato trattato a fine mese in modo diverso.

Il giudice di Rovigo ha dato piena ragione ai legali del giovane sindacato: “con ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018, la Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo” e ciò “si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. Una posizione, peraltro, che, si legge ancora nella sentenza, “fa piena applicazione del principio di non discriminazione sancito dall’Unione con riferimento a lavoratori assunti a tempo determinato che svolgano mansioni identiche ai colleghi assunti a tempo indeterminato”

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a ricordare la posizione del sindacato, da tempo ormai accolta anche in sede giudiziaria: chi sottoscrive una supplenza con contratto di tipo ‘breve e saltuario’ ha gli stessi doveri lavorativi dei colleghi docenti già di ruolo. Come ha gli stessi diritti. Come si fa a pensare di privarli di una parte dello stipendio solo perché precari? È una filosofia discriminante e noi non l’accettiamo. Consigliamo tutti coloro che hanno svolto supplenze, anche per pochi giorni, a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per valutare con loro se è il caso di presentare ricorso specifico per il recupero della Retribuzione professionale docente. Fare una verifica – conclude il sindacalista rappresentativo – non ha alcun costo”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

“Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2023 promossa da XXXXX XXXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso, condannando il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente, per i titoli indicati in parte motiva, la somma di € 425,40, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo; 2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 252,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50. Così deciso in Rovigo, in data 31 marzo 2023”.

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