Precari di religione, abusiva la reiterazione dei contratti a termine: lo dice la Corte di giustizia dell’UE
La Corte di giustizia Europea boccia l’Italia in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica. Si tratta di una sentenza molto attesa che dunque interviene sul precariato degli insegnanti di religione.
L’osservanza di tale disposizione esige che sia verificato concretamente che il rinnovo di simili contratti miri a soddisfare esigenze provvisorie e che tale possibilità non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro in materia di personale. Orbene, nel caso di specie, i diversi contratti a tempo determinato che legano i ricorrenti al loro datore di lavoro hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili per vari anni, cosicché si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno duraturo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si legge sul sito del sindacato Snadir, che ha seguito la vicenda.
La sentenza, infine, ribadisce che sta al Giudice interno verificare se le norme interne violino, come nel caso di specie, il diritto dell’Unione e, in tale ipotesi, in assenza di misure antiabusive, disporre la sanzione del risarcimento del danno sulla base di tale dichiarata violazione.
Il sindacato Snadir, guidato Orazio Ruscica, proseguirà la battaglia per i precari. Nello specifico si chiede una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione, lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria e della Graduatoria di Merito del 2004, nonché l’aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell’organico di diritto in un triennio.
Ricordiamo che per quanto riguarda il concorso per insegnanti di religione cattolica, il 14 dicembre 2020 è stata siglata l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e la CEI per far partire il nuovo concorso di religione cattolica,previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.
Il requisito principale di accesso è il possesso per i candidati della certificazione dell’idoneità diocesana: “è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso”.
Tuttavia, il testo dell’intesa ricorda che i posti messi a bando nella singola Regione per il “personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” corrispondano a quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019“.
Inoltre, dei posti messi a concorso, una quota non superiore al 50 per cento potrà essere riservata al personale docente di religione cattolica, sempre in possesso del riconoscimento di idoneità diocesana, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Con il decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” 2022, già in vigore, vengono prorogati i termini relativi alla pubblicazione del bando di concorso.