Precari che hanno lavorato più di 36 mesi vanno risarciti. Miur paga complessivamente oltre 250.000 euro a 7 docenti

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comunicato UGL Scuola Bari – Prosegue incessante l’opera dell’Ugl che attraverso i ricorsi patrocinati dall’avv. Graziangela Berloco ha visto 7 docenti precari (2 a Chieti, 2 a Brindisi e 3 a Torino) con oltre 36 mesi di servizio trionfare in diversi tribunali contro il Miur per l’abuso del precariato.

comunicato UGL Scuola Bari – Prosegue incessante l’opera dell’Ugl che attraverso i ricorsi patrocinati dall’avv. Graziangela Berloco ha visto 7 docenti precari (2 a Chieti, 2 a Brindisi e 3 a Torino) con oltre 36 mesi di servizio trionfare in diversi tribunali contro il Miur per l’abuso del precariato.

Se qualcuno con la riforma della c.d. buona scuola aveva pensato di aver risolto il problema della scuola, si sbaglia di grosso: troppi infatti sono i docenti che, seppur in possesso del requisito dei 36 mesi, sono rimasti fuori dalle operazioni di immissione in ruolo. 

Chieti – Il Tribunale del lavoro si è pronunciato con la recentissima sentenza n. 342 del 9.9.15 dichiarando l’illegittimità della sequenza dei contratti a tempo determinato intercorsi tra i docenti precari ed il Miur. Il Giudice d.ssa Ciarcia ha infatti ritenuto fondate le “doglianze poste dalle parti ricorrenti a fondamento sia della domanda di conversione sia di quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 36 del dlgs 165/2001, e relative al dedotto abuso del ricorso ai contratti a termine sul presupposto del contrasto con la normativa di cui al d. lgs 368/2001 e alla direttiva 1999/70/UE”. I contratti a termine sono stipulati con il Ministero resistente per soddisfare esigenze non temporanee ed eccezionali, ed è rilevante come in alcuno dei contratti a termine in questione sia testualmente menzionata l’esigenza di coprire posti vacanti o posti non vacanti ma di fatto disponibili. Secondo il giudice del lavoro inoltre “la natura del discorso non muta per il solo fatto che alle supplenze si sia fatto ricorso per coprire posti non vacanti ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, essendosi verificato anche in questi casi il ricorso alla successiva stipulazione di contratti a termine per soddisfare esigenze del tutto paragonabili a quelle sottese alle altre supplenze annuali e in ogni caso di carattere permanente e non meramente temporaneo” . Le due insegnanti precarie che hanno fatto ricorso hanno ottenuto un risarcimento pari a 20 mensilità (per ognuno dei ricorrenti) corrispondenti all’ultimo stipendio lordo percepito.

Brindisi – Anche per il Tribunale di Brindisi l’abusivo ricorso al contratto a termine deve essere sanzionato. E’ infatti quanto stabilito con sentenza n. 1123/15 dal Trib. di Brindisi nella causa promossa da una docente precaria che ha stipulato con il Miur contratti che, complessivamente considerati, coprono un periodo superiore al limite massimo di “trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”. La sanzione è stata individuata in un adeguato risarcimento danni che deve assumere i connotati di misura effettiva, adeguata e dissuasiva nei sensi indicati dalla CGUE che integri, per un verso, adeguato ristoro del danno consistente nella impossibilità di fruire di una occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, per altro verso, una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine. In data 7.7.15 il giudice del Lavoro D.ssa Mattei, pertanto, accogliendo la domanda di parte ricorrente condanna il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo. Con altra sentenza dell’ 8.7.15 n. 1145 anche il giudice dott. De Giorgi dello stesso Tribunale di Brindisi ha condannato il Miur al risarcimento del danno nella misura complessiva di 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a favore di altro docente difeso ed assistito dall’avv Berloco.

Torino – Con sentenza n.819 del 2015 anche il tribunale del lavoro di Torino si è espresso a favore di tre insegnanti che avevano presentato ricorso patrocinati dall’avv. Berloco e che hanno ottenuto un risarcimento complessivo pari a 24 mensilità corrispondenti all’ultimo stipendio lordo percepito.

Chiunque abbia lavorato per almeno 36 mesi nella scuola statale e non sia stato stabilizzato va risarcito.

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