Precari assunti, il meccanismo di salvaguardia stipendio e servizio pre-ruolo è valido anche per loro. Sentenza

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Piena comparabilità degli assunti a tempo determinato col personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, col conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Sezione VI Civile, Ordinanza n. 8157 del 23 marzo 2021) rigettando il ricorso avanzato dal MIUR.

La vicenda

Il Tribunale ha dichiarato la nullità di alcuni articoli del contratto collettivo del comparto scuola (del 4 agosto 2011) nella parte in cui è previsto che il meccanismo di salvaguardia sia applicato ai soli docenti “a tempo indeterminato”. Contro tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, denunciando l’errata interpretazione dell’art. 2, commi 2 e 3, dello stesso contratto collettivo, così sollevando la questione dell’applicazione, o meno, della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato.

Il mantenimento della fascia stipendiale

L’art. 2 del contratto collettivo in parola, che si applica a tutto il personale della scuola, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell’1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente contratto collettivo. Il comma 2 stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ‘ad personam’ il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il comma 3 recita invece: “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ‘ad personam’, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

Cassazione 2020: anche al lavoratore a tempo determinato, poi immesso in ruolo, va riconosciuto l’intero servizio prestato

Per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato fissato all’1.9.2010 e fa riferimento unicamente agli assunti a tempo indeterminato. Tuttavia la Cassazione, con la pronuncia n. 2924 del 2020 ha già chiarito che: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione”.

L’equiparazione assunti a tempo determinato ed interminato

La richiamata decisione del 2020 si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato col personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, col conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione. Secondo la Cassazione del 2021, all’orientamento del 2020, ed ai principi ad esso sottesi, deve darsi continuità. Nella specie, il provvedimento impugnato dal MIUR, che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all’interpretazione fatta propria dalla Cassazione nel 2020, è immune dalle censure esposte dallo stesso MIUR.

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