Precari assunti con contratti di breve durata, Anief: le scuole non possono metterli in ferie d’ufficio, il giudice risarcisce il supplente con 1.700 euro più interessi

Quando un dirigente mette un suo dipendente in ferie d’ufficio commette un’azione poco delicata; nella scuola questa eventualità rappresentata più di un’offesa. Perché durante i giorni di sospensione dell’attività didattica – vacanze natalizie, vacanze pasquali, sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto e periodo dall’8 giugno al 30 giugno – i docenti assunti fino al 30 giugno sono in servizio e non in ferie: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16715/2024, del giugno scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’Anief in difesa di un insegnante non di ruolo che tra il 2019 e il 2023 aveva sottoscritto contratti di breve durata.
Lo stesso sindacato raccoglie vittorie, di conseguenza, nei tribunali. Come a Marsala, dove il giudice ha detto sì al risarcimento ad un docente precario di “1.703,75 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge”.
Tra le diverse motivazioni che hanno convinto il giudice della bontà della fede di chi ha prodotto ricorso, c’è quella della Corte giustizia UE, 25.11.2021, n. 960, p. 34, secondo il quale il lavoratore che “non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
“Quelli che difendiamo sono tutti insegnanti con contratto in scadenza 30 giugno – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – quindi parliamo di almeno 150mila docenti precari e Ata che non hanno la possibilità di prendere le ferie, ma che poi di fatto si vedono sottratta la loro monetizzazione. In realtà le ferie vanno prese in orario di servizio e se non sono state attribuite dal dirigente scolastico vanno pagate. Quello a cui facciamo riferimento è anche un diritto inalienabile del lavoratore: invitiamo, pertanto, tutto il personale docente o Ata che ha lavorato negli ultimi 10 anni, se non ha avuto le ferie retribuite, ad aderire al ricorso Anief per potere in questo modo recuperare circa 1.000 euro per ogni anno di lavoro, quindi per chi ha un decennio di supplenze alle spalle si tratta di recuperare fino a 10 mila euro in un’unica soluzione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MARSALA
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXXXXXX della somma lorda di € 1.703,75 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge;
– compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Marsala, il 02/10/2024
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL GIUDICE
Chi è interessato ad aderire al ricorso o per maggiori informazioni può cliccare al seguente link: Recupero Indennità Sostitutiva Ferie Non Godute per Docenti con Contratti al 30 Giugno