Infanzia, esoneri collaboratori del dirigente: saranno possibili grazie al potenziamento

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Nel corso dell’incontro Miur-sindacati, svoltosi il 9 marzo u.s. e dedicato alla semplificazione amministrativa, si è parlato anche del potenziamento per la scuola dell’infanzia, che dovrebbe essere introdotto con il prossimo decreto sugli organici, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 65/2017 (sistema 0-6).

Ne abbiamo già parlato in Organico potenziamento infanzia, mille posti: saranno presi dalle superiori

Il nuovo organico, oltre ad essere di fondamentale importanza per ampliare l’offerta formativa, permetterà l’esonero del primo collaboratore del dirigente scolastico, qualora il medesimo sia un docente di scuola dell’infanzia.

Quanto discusso tra Miur e sindacati possiamo affermare che si lega alla previsione della legge 107/2015, comma 83, e alla disposizione introdotta con il nuovo CCNL 2016-2018.

Il suddetto comma 83 prevede che “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico”.

L’articolo 28 del nuovo Contratto prevede che alle attività organizzative può essere destinato parzialmente o integralmente l’orario di servizio, fermo restando che prima bisogna coprire le ore di insegnamento. Considerato che si parla soltanto di coprire l’orario di insegnamento (“ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici”), sembrerebbe possibile utilizzare anche le ore di potenziamento, attribuite alla scuola, per le suddette attività organizzative. Così, ad esempio, se la scuola ha ottenuto il potenziamento di matematica, un docente di tale classe di concorso potrebbe dedicare parzialmente o integralmente il proprio orario di servizio per coadiuvare il dirigente scolastico: le ore di potenziamento, in tal caso, verrebbero utilizzate per coprire quelle di insegnamento.

L’introduzione dell’organico di potenziamento nella scuola dell’infanzia, dunque, permetterebbe l’impiego del relativo docente di potenziamento come collaboratore (distaccato in pratica dall’insegnamento) del dirigente scolastico.

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